I mesi di congedo parentale pagati all’80 % della retribuzione nel 2024 salgono a due.
Con circolare n. 57 del 18 aprile 2024, l’Inps ha fornito le istruzioni amministrative ed operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato.
La legge di bilancio 2024 ha modificato il comma 1 dell’articolo 34 del d. lgs 26 marzo 2001, n. 151,
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), disponendo l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è pari all’80% della retribuzione (invece che del 60%).
A chi si rivolge?
Il legislatore ha modificato il solo articolo 34 del d. lgs n.151/2001, dunque l’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori.
Cosa è previsto?
La modifica normativa citata non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale, ma dispone l’elevazione dell’indennità al 60 % della retribuzione (80 % per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla legge di Bilancio 2023) dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.
Tale elevazione:
L’ulteriore mese pagato al 60% è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. La fruizione “alternata” tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del Testo Unico (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento, il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto “genitore solo” sarà gestito come di seguito:
dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
Da quando decorre?
La previsione normativa della legge di Bilancio 2024 interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.
Come si presenta la domanda?
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale istituzionale https://www.inps.it/, il contact center o tramite gli istituti di patronato. Qui il testo integrale della circolare nel quale sono riportati anche vari esempi pratici.