Il consumatore che ha prenotato un viaggio all’estero può agire in giudizio contro l’organizzatore dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza del 29 luglio 2024, resa nella causa C-744/22, ha stabilito che questo principio vale anche nel caso in cui il consumatore e l’organizzatore siano domiciliati nello stesso Stato membro.
Un consumatore, residente a Norimberga (Germania), aveva concluso un contratto per un viaggio all’estero con un organizzatore di viaggi con sede a Monaco di Baviera (Germania). Ritenendo di non essere stato sufficientemente informato sulle condizioni d’ingresso e sui visti necessari, il consumatore aveva proposto un’azione per il risarcimento del danno contro l’organizzatore dinanzi al Tribunale circoscrizionale di Norimberga. La Società aveva eccepito l’incompetenza territoriale del giudice ritenendo che il regolamento “Bruxelles I bis”, concernente la competenza giurisdizionale, non si applicasse nel caso in cui le due parti fossero domiciliate nello stesso Stato membro. Il Tribunale circoscrizionale di Norimberga aveva così investito della questione la Corte di Giustizia.
Si rammenta che il Regolamento “Bruxelles I bis” (n. 1215/2012) attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto. Secondo, invece, la norma speciale di competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi dal consumatore, questi può agire in giudizio nei confronti della sua controparte dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliata quest’ultima oppure dinanzi al giudice del luogo in cui è domiciliato egli stesso.
Secondo la Corte di Giustizia, la controversia relativa ad un contratto di viaggio rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento citato anche se le parti contraenti, ossia il consumatore e la sua controparte, sono entrambe domiciliate nello stesso Stato membro, qualora la destinazione del viaggio sia all’estero. Tale elemento di estraneità – secondo la Corte - è sufficiente a rendere applicabile il Regolamento Bruxelles I bis.
Inoltre, a dire della Corte, detto Regolamento non si limita a determinare la competenza giurisdizionale internazionale, bensì anche la competenza territoriale assegnandola direttamente al giudice del luogo del domicilio del consumatore, “individuando direttamente un determinato giudice nello Stato membro, senza operare alcun rinvio alle norme sulla ripartizione della competenza territoriale in vigore nello stesso Stato membro”.
Come si legge nella stessa pronuncia, tale interpretazione è avvalorata dagli obiettivi perseguiti dalle disposizioni contenute nel regolamento n. 1215/2012, in particolare dal fatto che “la norma speciale sulla competenza prevista all'articolo 18 del regolamento n. 1215/2012 è volta a garantire che la parte più debole che intenda agire in giudizio contro la parte più forte possa farlo davanti a un giudice di uno Stato membro facilmente accessibile”. Questa regola – rammenta la Corte - tutela il consumatore facilitando l'accesso alla giustizia e mostra la preoccupazione del legislatore dell’Unione che il consumatore possa essere scoraggiato ad agire in giudizio se il giudice competente, pur avendo sede nello Stato membro in cui vive, non è quello del suo domicilio.
La Corte ha così risposto alla questione sollevata dichiarando che “l'articolo 18 del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso stabilisce la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice dello Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il consumatore, qualora tale giudice sia investito da detto consumatore di una controversia tra quest'ultimo e un organizzatore di viaggi a seguito della conclusione di un contratto di pacchetto turistico, e qualora tali due contraenti siano entrambi domiciliati in detto Stato membro, ma la destinazione del viaggio sia all'estero”.