In tema di danno da occupazione di un immobile situato in zona centrale e di pregio non si pone un postulato di danno in re ipsa, ma una presunzione semplice di danno.
Questa è la conclusione alla quale è giunta la Corte di Cassazione nella recente ordinanza del 24 settembre 2024, n. 25505.
Il ricorrente aveva adito la Suprema Corte per chiedere la riforma della sentenza di secondo grado che aveva respinto il gravame contro la pronuncia del Tribunale. Il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione riguardo ad un immobile situato in una zona centrale di Roma, ed era stato imposto all’originario attore, in accoglimento delle domande principali, di rilasciare l'immobile e di risarcire il danno per illegittima occupazione dell'immobile.
Tra le censure prospettate, il ricorrente aveva lamentato che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere il danno da illegittima occupazione in re ipsa.
La Corte di Cassazione, richiamando precedenti pronunce (39 del 7 gennaio 2021 e n. 20708 del 31 luglio 2019; nonché 14268 del 25 maggio 2021), ha ricordato che “la giurisprudenza è nel senso che non si pone un postulato di danno in re ipsa ma una presunzione semplice di danno”.
Su tale premessa, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, non fosse ravvisabile l’errore denunciato dal ricorrente avendo la Corte di Appello dato conto della specificità della fattispecie concreta di occupazione abusiva di immobile posto in una zona centrale e di pregio di Roma così che era da ritenersi probabile una diversa utilizzazione economica da parte del proprietario reimmesso in possesso.
Inoltre, la Corte di Appello aveva anche precisato che la stessa parte non aveva fornito alcuna controprova “per vincere la presunzione radicata nella concretezza”.
Inoltre, nel rigettare il motivo di impugnazione formulato in relazione alla quantificazione del danno, la Cassazione ha evidenziato che la Corte territoriale aveva stimato l'effettivo valore locativo dell'immobile in 1000 euro al mese, tenendo conto delle dimensioni (‘circa 40 m’) e della ubicazione dell'immobile che, come si è visto, si trovava in una strada prestigiosa e nota per la storica presenza di antiquari in pieno centro storico. Inoltre, era risultato che l’appellante non aveva indicato un diverso valore locativo e non aveva allegato differenti stime immobiliari.
Il ricorso, come è stato detto, è stato respinto.