La mancata partecipazione ad un concorso costituisce senz’altro un’occasione persa. Ma può davvero configurare la premessa di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance?
La risposta non è scontata.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare più volte che la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale, ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (cfr. sentenza 30 settembre 2016, n. 19604).
Nella stessa prospettiva, è stato affermato che tale perdita implica la sussistenza ex ante di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici apprezzabili, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (in questo senso, Cass. 29 novembre 2016, n. 24295).
Con specifico riferimento ai concorsi, la medesima giurisprudenza ha affermato che l’espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance. Piuttosto, occorre che il soggetto aspirante provi il nesso di causalità tra l’inadempimento ed il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell’esito favorevole (cfr. sentenza 9 maggio 2018, n. 11165, nonché ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25727).
Applicando tali principi, la Corte di Cassazione, in una recente ordinanza (n. 5231 del 17 febbraio 2022), ha rigettato la richiesta avanzata da un’aspirante dottoranda nei confronti dell’Università e delle Poste per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo - che le aveva impedito di partecipare alle prove del concorso - con il quale le era stata consegnata la lettera raccomandata.
Il Giudice di pace aveva escluso la responsabilità dell’Università che aveva inviato la raccomandata nel rispetto dei termini, reputando unico soggetto responsabile del ritardo le Poste. Tuttavia, la domanda risarcitoria era stata rigettata perché, secondo il Giudice, l’attrice non aveva fornito alcuna prova delle sue reali possibilità di vincere il concorso, non indicando né provando il numero dei candidati ed il risultato finale delle prove.
La pronuncia era stata confermata dal Tribunale il quale aveva ribadito che non era stata dimostrata la fondatezza della chance perduta, e, cioè, l’effettiva possibilità di vincere il concorso al quale l’attrice non aveva potuto partecipare.
Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente ha lamentato il rigetto della domanda risarcitoria, rilevando che la chance consisteva nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un bene della vita e che l’Università aveva già riconosciuto il possesso dei requisiti richiesti nel bando, ammettendola alle prove del concorso. Di conseguenza, a suo dire, l’impossibilità di partecipare alle prove concorsuali sarebbe stata di per sé ragione idonea a determinare la perdita di una possibilità ed il conseguente diritto al risarcimento del danno.
La Corte di Cassazione ha reputato il motivo infondato: nel solco dei principi sopra richiamati, la ricorrente avrebbe dovuto fornire qualche elemento ulteriore allo scopo di dimostrare la fondatezza della domanda risarcitoria, quali il numero dei partecipanti, il risultato delle prove, e la presenza di elementi dai quali desumere che la sua partecipazione agli esami avrebbe avuto ragionevoli probabilità di condurre al successo.
Poiché tale prova non è stata fornita, secondo la Suprema Corte, la domanda non poteva, in effetti, essere accolta.
Occasione persa, dunque, di partecipare al concorso, per la sfortunata aspirante dottoranda; e, senza prova del danno, persa pure quella di ottenere un risarcimento.