Con sentenza n. 146 depositata il 25 luglio 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del Decreto Legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 luglio 2023, n. 87, nella parte in cui prevede la cessazione anticipata dalla carica, a decorrere dal primo giugno 2023, per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, abbiano compiuto il settantesimo anno di età, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.
La Corte ha ritenuto tale disposizione in contrasto con l’art. 77 Cost., sottolineando che “la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l’urgenza di provvedere tramite l’utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell’adozione del predetto atto, di modo che l’eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell’ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione”.
Infatti, “I limiti costituzionali alla decretazione d’urgenza e alla legge di conversione non sono funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma valgono anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto”.
Applicando tali principi, la Corte ha concluso che la disposizione che sancisce l’immediata cessazione dagli incarichi in corso, a decorrere da una data individuata nel primo giugno 2023, non presenta alcuna correlazione con le finalità di salvaguardare l’efficienza delle fondazioni liricosinfoniche, peraltro enunciate nel preambolo del decreto-legge «in termini generici e apodittici».