Il regime di solidarietà del committente, alla luce della sua ratio, si applica anche all’ipotesi di un contratto atipico, a causa mista. L’aspetto determinante non è la qualificazione del contratto, bensì verificare se vi sia stato un meccanismo di decentramento e di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa che possa giustificare una applicazione della garanzia di cui all’art. 29 D.lgs. n. 276/2003.
La sentenza n. 26881 del 16 ottobre della Corte di Cassazione è giunta a tale conclusione.
Nella vicenda di specie, due lavoratrici, che avevano operato alle dipendenze di una società come commesse di un supermercato appartenente ad una seconda società legata alla prima da un contratto atipico nato dalla prassi della grande distribuzione, avevano chiesto la condanna della seconda al pagamento di differenze retributive invocando l’art. 29 citato.
Il Tribunale aveva accolto parzialmente le domande sul presupposto che i reparti dove avevano lavorato le ricorrenti erano stati concessi in appalto dalla società nei confronti della quale erano state rivolte le domande. La Corte d’appello, invece, in accoglimento del gravame della società, aveva respinto le originarie domande.
Le lavoratrici avevano impugnato la decisione di secondo grado, lamentando, in particolare, e tra le altre cose, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro con riferimento all’art. 29 co. 2 del D.lgs. n. 276/2003, deducendo che il contratto intercorso tra le società rientrava nello schema della concessione di servizi per il quale si applicava la garanzia della responsabilità solidale citata.
Secondo la Cassazione, il nucleo essenziale dell'impianto decisorio della sentenza impugnata era rappresentato dalla argomentazione in virtù della quale, non vertendosi in ipotesi di contratto di appalto né di cessione di ramo di azienda, ma di un contratto atipico, nato dalla prassi commerciale della grande distribuzione, non era applicabile l’art. 29 cit. che menziona esclusivamente l’appalto e che, al più, poteva estendersi al contratto di trasporto.
Tale ragionamento – secondo la Suprema Corte - non è condivisibile in diritto perché non si confronta con quanto affermato, sia pure in tema di contratto di sub-fornitura, dalla sentenza della Corte Costituzionale (n. 254/2017) “secondo cui la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale (art. 29 D.lgs. n. 276/2003) del committente - che è quello di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del sub-fornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.
Pertanto, applicando tale principio al caso di specie, quello che rileva – ha affermato la Corte - non è tanto l’esatta qualificazione del contratto, ma la necessità di verificare se vi sia stato un meccanismo di decentramento e di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa che possa giustificare una applicazione della garanzia di cui all’art. 29 D.lgs. n. 276/2003 più volte richiamato.
Sotto questo profilo, un ruolo importante nella verifica da svolgere rivestirebbe l’individuazione dell'interesse economico concreto, di una parte contrattuale rispetto all'altra, sotteso alla realizzata operazione di decentramento produttivo e di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa: interesse da valutarsi avendo riguardo ad una eventuale sussistenza di una situazione di dipendenza economica e di assunzione di un maggior rischio di impresa, “nel senso che deve essere accertato se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia eccessivo essendo il contraente che lo subisce privo di valide scelte alternative economiche sul mercato”.
All’esito di tale riscontro può essere accertato quale delle due parti contrattuali sia stata maggiormente interessata all’operazione commerciale così da verificare l’eventualità della sussistenza di un decentramento produttivo sintomatico di una dissociazione tra contratto di lavoro ed utilizzazione della prestazione del dipendente che richieda l’applicabilità analogica dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003.
Il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata.