Con l’ordinanza n. 29690 del 19 novembre 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di famiglia affermando che gli istituti sanzionatori previsti rispettivamente dall’art. 709-ter c.p.c. (oggi abrogato e sostituito dall’art. 473-bis.39) e dall’art. 614–bis c.p.c. (c.d. astreinte), avendo finalità diverse, possono coesistere al fine di meglio tutelare il principio di bigenitorialità.
1. - I fatti di causa
In seguito al ricorso proposto nel novembre 2015 da Ap. Gi. ai sensi degli artt. 330, 333 e 336 c.c. davanti al Tribunale per i minorenni di Roma era stata disposta la decadenza di Ma. La. dall’esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio Ap. Lo, nato nel 2010, ed era stato ordinato che il minore fosse collocato in una casa-famiglia con sospensione temporanea dei rapporti con la madre.
Il giudizio proseguito fino in Cassazione era stato successivamente riassunto davanti alla Corte d’appello di Roma che con decreto n. 369/2023, in accoglimento del reclamo proposto dalla madre Ma. La., ascoltato il minore e all’esito di nuova CTU psicologica, ha disposto il ripristino della responsabilità genitoriale di Ma. La. sul figlio Ap. Lo., limitatamente alla sua gestione ordinaria, revocando la nomina del tutore.
Veniva altresì disposto, fermo restando il collocamento del minore presso l’abitazione materna, l'affidamento ai Servizi Sociali territorialmente competenti, per tutte le decisioni più importanti.I Servizi venivano incaricati “di monitorare l'evoluzione psicofisica del minore effettuando colloqui periodici con la scuola, con l'ospedale (…) e con lo psicoterapeuta di Ap.Lo., relazionando al riguardo, a scadenza almeno semestrale, il Giudice Tutelare, nonché relazionando immediatamente al PMM, qualora ravvisino comportamenti pregiudizievoli all'interesse del minore, posti in essere da Laura Ma.La.”.
Tra le altre prescrizioni, veniva confermata la previsione di un contributo per il mantenimento del minore, a carico del padre, nell’importo già stabilito di € 500,00 mensili, fermo l’adeguamento secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle relative spese straordinarie.
Infine, veniva respinta la domanda formulata da Ap. Gi. ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c. nei confronti di Ma.La.
2. – Il ricorso per cassazione
Avverso la suddetta pronuncia, Ap. Gi. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
In particolare, con il sesto motivo, il ricorrente ha dedotto “la violazione dell'art. 709ter c.p.c. per la mancata adozione delle misure sanzionatorie previste dalla norma, in particolare, la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ai danni del genitore inadempiente”.
Nello specifico, il ricorrente aveva chiesto, in sede di riassunzione del giudizio di rinvio, ex art. 709-ter c.p.c., che fosse sanzionato l’impedimento all’esercizio passato della bigenitorialità, deducendo che:
“- il padre, da quando il minore aveva tre anni, ne ha perso tutti i contatti a causa dei comportamenti ostativi riconosciuti in capo alla ricorrente fermata decisa ad impedire immotivatamente la frequentazione tra il padre ed il figlio e il padre, disconoscendo a quest’ultimo qualsiasi ruolo e volendone azzerare la presenza nella vita della persona concepita insieme;
- deve ritenersi comprovato, ed anzi coperto da un giudicato interno, un atteggiamento ostruzionistico della madre ed il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di vista del padre, nonché il disagio, le sofferenze ed i conflitti derivati al minore da tale atteggiamento”.
Nelle conclusioni del ricorso in riassunzione Ap. Gi. aveva anche chiesto anche l’applicazione dell’art. 614-bis c.p.c., nel caso in cui la madre avesse continuato “a reiterare un comportamento ostativo ed impeditivo dei rapporti tra padre e figlio”.
L’utilizzo delle sanzioni economiche previste dall’art. 709 - terc.p.c., aveva ricordato la Cassazione con la precedente ordinanza n. 9691/2022, costituisce una delle “misure che le autorità debbono considerare - come richiesto dai principi CEDU in ordine all'effettività del principio di bigenitorialità”.
Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) l’art. 709 - terc.p.c. è stato abrogato e la disposizione è stata trasferita nel nuovo art. 473-bis.39 c.p.c. che oggi prevede, nel caso di gravi inadempienze che minano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e di atti volti a danneggiare il minore, la possibilità per il Giudice di disporre anche d’ufficio, non solo su istanza di parte, alternativamente o cumulativamente, una serie di interventi: dall’ammonimento, alla condanna, ad una sanzione pecuniaria o alla fissazione di una somma di denaro da doversi corrispondere ai sensi dell'art. 614 - bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento o per le violazioni successive nei casi più gravi di inerzia volontaria.
Nell’ordinanza in commento la Cassazione ha affermato come sul modello dei ‘punitive damages’, tipico dei paesi di Common law, sia stata introdotta la possibilità per il Giudice di adottare d’ufficio le astreintes, già previste, in generale, dall’art. 614-bis c.p.c.
Nel caso in esame, visto il susseguirsi di normative, la Cassazione nell’ordinanza in commento, ha ritenuto operasse il vecchio art. 709-ter c.p.c.
La Corte si è poi interrogata se potessero applicarsi, al presente giudizio, anche le c.d. astreintes, comunque già contemplate dall’art. 614-bis c.p.c., ricordando che “le astreintes sono volte non tanto a sanzionare ex post violazioni già verificatesi ma ad evitare ex ante l'inadempimento futuro, mediante la condanna al pagamento di una somma di denaro, destinata ad accrescersi con il protrarsi della condotta indesiderata e ad acquistare automaticamente efficacia di titolo esecutivo”.
Si tratta di una misura compulsoria che può essere comminata dal giudice in via accessoria, volta a prevenire a priori l’inosservanza di “obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro”.
Nell’ordinanza in commento, la Corte ha altresì chiarito che l’art. 614-bis c.p.c. subordina la concessione della sanzione accessoria compulsiva a determinate condizioni, quali l’istanza di parte, la non manifesta iniquità, l'estraneità alle controversie di lavoro, e “ciò diversamente da quanto dispone il nuovo art. 473-bis.39 c.p.c.”, non operante nel caso di specie.
Al contrario i rimedi prescritti dall’art. 709-ter c.p.c. (abrogato), come l’ammonizione, il risarcimento del danno, la sanzione amministrativa pecuniaria, rispondono, dice la Corte “ad una funzione repressiva di già avvenute violazioni o inattuazioni totale o parziale dei doveri familiari, di maggiore gravità, tra i quali rientrano anche i comportamenti che, ad es., ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale”.
La giurisprudenza in più occasioni ha affermato l’ammissibilità dell’art. 614-bis c.p.c. nell’ambito del procedimento di famiglia.
Tra gli “obblighi diversi dal pagamento di somme” può essere invero ricompreso, ha affermato la Cassazione, “qualsivoglia ordine incoercibile di fare, compresi, quindi, i provvedimenti che riguardano i figli”.
Inoltre, secondo la Corte, non si verificherebbe una sovrapposizione tra gli artt. 614-bis e 709-ter c.p.c. in quanto mentre le astreintes svolgono una funzione preventivae guardano al futuro per cui divengono esigibili se si verificherà una violazione, l’art. 709-ter c.p.c., svolge una funzione prettamente sanzionatoria che postula una violazione che si è già verificata.
Pertanto, i due istituti, avendo finalità diverse, possono coesistere.
Secondo la Corte, l’applicazione combinata dell’art. 709-ter c.p.c. e dell’art. 614-bis c.p.c. “può rivelarsi efficace e necessaria proprio in relazione all’attuazione del principio di bigenitorialità, secondo cui va preservata, nell’interesse del minore, la presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea ad assicurargli una stabile consuetudine di vita e di relazioni affettive con entrambi i genitori, unitamente al dovere di questi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione del figlio”.
La Corte ha affermato che “anche la disciplina dettata dall’art. 709-ter c.p.c., in materia di famiglia, non precludeva la possibilità di fare ricorso ad altri istituti generali dell’ordinamento processuale, non trattandosi di un sistema chiuso ed avendo i provvedimenti ex art. 614bis c.p.c. e quelli ex art. 709-ter c.p.c. diversa natura e funzione, ben potendo, quindi, concorrere ed essere cumulati. Deve peraltro ribadirsi che la misura di coercizione indiretta nella materia della famiglia, ex art. 614-bis c.p.c., ha (aveva in considerazione della Riforma operata con il D.Lgs. 149/2022 e l’introduzione del nuovo art. 473-bis. 39 operante per i nuovi giudizi) un ambito di applicazione relativo a tutti i provvedimenti che attengono ai profili della responsabilità genitoriale e al minore (affidamento, collocamento, regolamentazione dei rapporti genitore e figlio, statuizioni relative agli interventi disposti a tutela del percorso di crescita del minore) e al provvedimento di assegnazione della casa coniugale, mentre non può applicarsi alla violazione delle statuizioni economiche che godono già di loro pregnante sistema di garanzie successive all'inadempimento”.
La Corte ha poi precisato che il disposto dell’art. 709-ter c.p.c. non contemplava espressamente l’applicazione delle c.d. astreintes, cosa che invece consente oggi il nuovo art. 473-bis.39 c.p.c. (“potendo ora il giudice applicare tali misure coercitive indirette specifiche anche d’ufficio”). Perciò, avendo il ricorrente denunciato con il ricorso per cassazione solo la mancata applicazione dei rimedi sanzionatori previsti dall’art. 709-ter c.p.c. senza avanzare in relazione all’applicazione dell’art. 614-bis c.p.c. alcuna doglianza, su quest’ultimo punto la Corte non ha potuto prendere alcuna decisione.
Nel giudizio definito dalla pronuncia qui segnalata, il padre aveva chiesto una sanzione a carico della Ma. La., essendosi quest’ultima “sottratta alle prescrizioni impartite dai giudici” avendo impedito l’esercizio della bigenitorialità. Il predetto comportamento della madre – di mancata collaborazione all’attuazione della ricostituzione di un rapporto padre-figlio – era stato accertato in modo incontrovertibile dalla Corte d’appello per cui quest’ultima, rileva la Cassazione, dovrà riesaminare la possibilità di riconoscere la sanzione sulla base dell’inadempimento passato con la precisazione che eventuali futuri comportamenti ostativi potranno formare oggetto di valutazione “anche ai sensi del nuovo disposto normativo”, con possibilità per il giudice di adottare d’ufficio le misure di coercizione indiretta.
La Cassazione, in accoglimento del sesto motivo di ricorso, respinti gli altri, ha cassato la pronuncia impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.