Il Senato ha approvato il disegno di legge contenente disposizioni in materia di lavoro

Maria Santina Panarella
18 Dicembre 2024

Nella seduta delll’11 dicembre 2024, il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1264 recante disposizioni in materia di lavoro.

Tra le principali novità in tema di rapporto di lavoro subordinato, si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni:

  • Art. 1 – Modifiche al decreto legislativo n. 81/2008. È prevista l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali della Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero del lavoro dovrà rendere comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso. Sono introdotte modifiche anche in tema di visite;
  • Art. 6 – Sospensione della prestazione di cassa integrazione. Il lavoratore che svolgerà attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non avrà diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. È prevista la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui il lavoratore non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INL dello svolgimento di altra attività;
  • Art. 7 - Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne. In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall’inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 dell’art. 1 l. n. 234/2021 sono sospesi, rispettivamente, a decorrere dall’ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione della gravidanza;
  • Art. 10 – Modifiche in materia di somministrazione di lavoro. Saranno esclusi dal tetto del 30 % dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato rispetto al totale dei contratti stabili i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro, quelli con determinati requisiti (ad esempio, lavoratori stagionali, over 50, start-up) o impiegati in attività peculiari come la sostituzione di lavoratori assenti;
  • Art. 11 – Norma di interpretazione autentica in materia di attività stagionali. Viene ampliata la definizione di attività stagionali che ricomprenderà, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro;
  •  Art. 13 – Durata del periodo di prova. Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, la durata del periodo di prova non potrà essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi;
  • Art. 14 – Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile.  La comunicazione da parte del datore dovrà essere effettuata entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
  • Art. 19 – Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne darà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che potrà verificare la veridicità della comunicazione. Il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore e non si applicherà la procedura di dimissioni telematiche. Tali disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza;
  • Art. 20 – Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro. I procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412 ter c.p.c. potranno svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, saranno stabilite le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in tali procedimenti;
  • Art. 25 – Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva. Il ricorso dovrà essere notificato all’ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.

Qui il testo integrale del disegno di legge.

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