L'ente pubblico è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni rumorose provenienti da aree pubbliche.
Sulla base di tale principio, Cass., ord. 9 luglio 2024, n. 18676 ha confermato la condanna di un Comune al risarcimento dei danni (non patrimoniali) conseguenti ai rumori generati dalle manifestazioni culturali organizzate nella piazza cittadina, che - superando la normale tollerabilità - pregiudicavano il godimento dell’appartamento che gli attori avevano destinato a residenza estiva.
L’ordinanza in esame, innanzi tutto, rigetta il primo motivo di gravame, secondo cui la valutazione delle immissioni non avrebbe potuto essere condotta alla stregua del DPCM del 14 novembre 1997, bensì tenendo conto del Regolamento Comunale, che aveva innalzato il livello di rumorosità consentito in caso di eventi culturali all’aperto. Come chiarito dalla Corte, “i limiti posti dai singoli regolamenti, compreso dunque quello richiamato dal comune, e dallo stesso comune approvato, sono puramente indicativi in quanto anche immissioni che rientrino in quei limiti possono considerarsi intollerabili nella situazione concreta, posto che la tollerabilità è, per l'appunto, da valutarsi tenendo conto dei luoghi, degli orari, delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti” (in questi termini, v Cass., 20 gennaio 2023, n.1823, ed ancora, in precedenza, Cass., 5 agosto 2011, n. 17051).
Nella misura in cui la valutazione circa il superamento della soglia di tollerabilità, in concreto, sia stata compiuta dai Giudici del merito, la stessa è insindacabile innanzi alla Corte di Cassazione.
La Corte ribadisce quindi il principio affermato da Cass. n. 14209 del 23 maggio 2023 (per un commento alla quale si rimanda a Maria Santina Panarella, Il Comune deve risarcire i danni patiti dai cittadini per gli schiamazzi notturni), secondo cui il Comune è “responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al "facere" necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono - di per sé - atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del "neminem laedere"”.
E, d’altronde, il diritto del privato alla tutela dai pregiudizi conseguenti all’esercizio di attività rumorose da parte dell’ente pubblico, trova fondamento nel diritto alla salute, ma anche nel diritto alla vita familiare (garantito dall’art. 8 CEDU) e della stessa proprietà. Nel caso deciso dall’ordinanza in commento viene in rilievo anche il diritto al godimento della vacanza.
Inoltre, nella prospettiva in cui si pone la Corte di Cassazione, l’interesse pubblico sotteso allo svolgimento di manifestazione di carattere culturale “non può giustificare il sacrificio del diritto del privato oltre la normale tollerabilità”. Ove tale bilanciamento sia operato dal giudice del merito, peraltro, la relativa valutazione è sottratta al sindacato di legittimità, costituendo il giudizio circa la tollerabilità delle immissioni un giudizio tipicamente di merito.
Non resta che chiedersi se la ricostruzione che va accreditandosi nella giurisprudenza di legittimità, e ribadita dall’ordinanza in commento, disincentiverà l’organizzazione di manifestazioni nelle piazze, soprattutto in periodo estivo, quando il rischio di pregiudicare il godimento del riposo è assai più elevato.