In vigore il nuovo regime di riscossione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari: la solidarietà (solo) in via sussidiaria

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024 il d.lgs. n. 139 del 18 settembre 2024 contenente le Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bolla e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Tra le modifiche si segnala quella relativa alle spese di registrazione per gli atti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme di denaro, valori, o ad altre prestazioni, compresi i provvedimenti di cui all’art. 633 c.p.c. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate provvederà alla registrazione a prescindere del pagamento e dovrà procedere alla preventiva escussione nei confronti della parte condannata al pagamento delle spese ovvero del debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo (quindi la parte soccombente). Solo in un secondo momento si potrà rivolgere alle altre parti, qualora l’azione di riscossione nei confronti del debitore principale sia infruttuosa. Rimane, dunque, il regime di solidarietà, ma solo in via sussidiaria.

Ecco, nello specifico, le modifiche:

All’articolo 57 del DPR 131/86:

1) al comma 1, la parola: «633,» è soppressa e dopo le parole: «del Codice di procedura civile», sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 1.1»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1.1 Per i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all’articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione è eseguita, in deroga alla previsione di cui all’articolo 16, comma 1, a prescindere dal pagamento dell’imposta. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell’imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L’avviso di liquidazione per la richiesta dell’imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell’imposta se l’azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell’imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi.

Qui il testo del decreto pubblicato in Gazzetta.

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Maria Santina Panarella
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