In vigore le nuove misure dirette al contrasto delle violazioni in ambito contributivo

Maria Santina Panarella
18 Settembre 2024

Il 1° settembre è entrata in vigore la riforma delle sanzioni civili in tema di omissione ed evasione contributiva.

Il decreto PNNR (d. l. n. 19/2024 convertito con l. 56/24), nell’ambito delle Disposizioni urgenti in materia di lavoro (capo VIII; avevamo segnalato le modifiche in tema di appalto in Conversione in legge del decreto PNNR: le modifiche in materia di lavoro e appalto)ha introdotto, tra le altre cose, all’art. 30, “Misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo” che sono ora entrate in vigore.

Come si legge nella Relazione illustrativa (il testo è consultabile qui) la norma ha l’obiettivo, attraverso la mitigazione del regime sanzionatorio ordinariamente applicabile, di incentivare il processo di regolarizzazione del contribuente e l’emersione di basi imponibili.

Con specifico riferimento alle sanzioni civili previste per l’omissione e l’evasione contributiva, le nuove disposizioni prevedendo che, nel caso in cui il pagamento dei contributi sia effettuato entro 120 giorni, in un’unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non si applica la maggiorazione. Quindi la sanzione civile sarà pari soltanto al tasso di interesse sulle operazioni di riferimento principali (già tasso ufficiale di riferimento, ad oggi 4,50%).

Il decreto ha ridefinito la fattispecie di evasione contributiva, descrivendola come il caso di “evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo”.

La sanzione civile ‘base’ in caso di evasione contributiva è pari al 30% (in ragione d’anno); ma non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Con il decreto legge sono state introdotte due riduzioni di questa sanzione civile:

  • se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia.
  • se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia, il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti.

In ogni caso, la sanzione civile non può essere superiore al 40 % dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Con una finalità deflattiva del contenzioso e con lo scopo di incentivare il pagamento tempestivo a seguito dell’accertamento documentale o ispettivo, è stata introdotta la fattispecie del caso di “situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive”.

In questo caso si applicano le sanzioni civili previste nella misura piena per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento aumentato di 5,5 punti) e per l’evasione contributiva (30% e massimo 60 % dei contributi o premi non corrisposti), nella misura del 50%, qualora il pagamento dei contributi e premi venga effettuato, in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.

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