L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ex art. 4 l. 300/1970.
In particolare, le richieste di chiarimento pervenute all’Ispettorato riguardavano le ipotesi in cui, in sede istruttoria del relativo procedimento amministrativo, risultava che il datore di lavoro istante non era il titolare dei dati acquisiti dai sistemi per i quali si chiedeva l’autorizzazione, in quanto il trattamento, la conservazione e la titolarità della protezione di tali dati erano invece riconducibili alla diretta disponibilità di un diverso soggetto imprenditoriale, terzo rispetto alle parti del rapporto di lavoro e quindi estraneo all’istanza, ancorché titolare di rapporto di natura commerciale (ad es. società committente nell’ambito di un contratto di appalto, franchising) con il medesimo soggetto richiedente.
A titolo esemplificativo, precisa l’INL, ricadono in tale casistica le richieste di installazione di sistemi GPS sui veicoli di proprietà di una società “vettore”, che opera per conto di un committente. La società vettore procede alla presentazione dell’istanza di installazione ai sensi dell’art. 4, co. 1, della L. n. 300/1970, in qualità di datore di lavoro dei lavoratori oggetto di tracciamento, ma la necessità di installare tali sistemi GPS sui veicoli risulta spesso dettata, più che da ragioni strettamente legate all’istante, da un obbligo imposto dai committenti nei contratti stipulati con quest’ultimo.
Inoltre, nella documentazione tecnica allegata alla medesima istanza, spesso non è chiaro chi ricopra effettivamente i ruoli di Titolare del trattamento e di Responsabile del trattamento dei dati desunti dai suddetti sistemi, diversamente da quanto indicato nell’informativa consegnata in un secondo momento ai lavoratori interessati, in cui si evince in maniera chiara che il Titolare del trattamento di fatto è la società committente e non il vettore/datore di lavoro.
Infine, non di rado, lo stesso contratto tra committente e società vettore prevede anche l’obbligo, in capo a quest’ultima, di allontanare immediatamente dal luogo di prestazione dei servizi, a richiesta del committente, il collaboratore o il dipendente il cui comportamento non sia coerente con i requisiti di capacità professionale, serietà e moralità richiesti dall’esecuzione dei servizi di cui al contratto.
Nei casi sopra citati, pertanto, a prescindere da eventuali ulteriori censure sotto il profilo della disciplina sulla privacy, l’INL ritiene che non sia possibile autorizzare l’installazione e l’utilizzo di strumenti ai sensi della normativa citata, dovendosi concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento di rigetto con le seguenti motivazioni: le motivazioni giustificatrici richieste dal comma 1 del citato articolo 4 ed addotte in istanza (tutela del patrimonio aziendale, ragioni organizzative e produttive, sicurezza del lavoro), non sono ascrivibili al datore di lavoro istante, non potendosi conseguentemente operare alcuna corretta valutazione nell’ottica del bilanciamento di interessi.