Con messaggio numero 2736 del 26 luglio 2024, l’INPS ha fornito le attese istruzioni operative in ordine alle richieste di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo. Il testo (qui il testo completo) contiene le indicazioni per la presentazione delle istanze e per la gestione dell’istruttoria.
Le indicazioni riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia quelli che possono fare ricorso all’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, prevista dall’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442.
In questo caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.
In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
Si chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
La prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature risultino superiori a 35° centigradi.
Si evidenzia, tuttavia, che anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.
Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono, a loro volta, calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, etc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo.
Pertanto, la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente ad operare i lavoratori.