Il principio, già consolidato in materia di intermediazione finanziaria, può dirsi ora confermato anche in materia bancaria.
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 18230 del 3 luglio 2024, ha enunciato il principio in virtù del quale, in materia bancaria, la mancata consegna del documento contrattuale non è produttiva di alcuna nullità.
Come si legge nel provvedimento citato, le Sezioni Unite (con pronuncia resa in materia di intermediazione finanziaria, ma riferibile anche ai rapporti bancari: da ultimo, Cass. 12 ottobre 2023, n. 28500) hanno affermato che il vincolo di forma imposto dal legislatore (cfr. art. 23, comma 1, t.u.f e art. 117, comma 1, t.u.b.) è “composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale” (Cass. Sez. U. 16 gennaio 2018 n. 898). L’affermazione è da intendere nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. La norma contempla, difatti, uno specifico obbligo dell'istituto di credito che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente.
Tuttavia, come rilevato dalla medesima Corte in precedenti occasioni, sempre con riferimento alla materia dell'intermediazione finanziaria, la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità dello stesso (così, con riguardo all'art. 6, comma 1, lett. c), l. 2 gennaio 1991, n. 1, Cass. 18 novembre 2021, n. 3534; con riguardo all'art. 23 t.u.f. Cass. 20 settembre 2013, n. 21600).
Secondo la Corte, la conclusione è da confermare, come anticipato, anche in tema di contratti bancari. La Cassazione ha osservato, al riguardo, che l'art. 117, comma 3, t.u.b. determina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta; dal comma 2 dello stesso articolo si ricava, poi, che la ‘forma’ presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla “veste esteriore del contratto”, mentre rimane estranea la consegna del documento. A fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel primo comma, per cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente, il secondo comma dispone, infatti, che il CICR può prevedere che “per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma”: in questo caso, il termine ‘forma’, a dire della Corte, è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare; in altre parole, l'’altra forma’ è la forma diversa da quella scritta.
Pertanto, da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava - secondo la Cassazione - che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello stesso.
Appurato, dunque, che la consegna non incide sulla validità del contratto, dovrà trovare applicazione l'insegnamento per il quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti che può essere fonte di responsabilità.
In relazione al problema della forma dei contratti bancari, si richiama La forma dei contratti, di Claudio Scognamiglio, in Il diritto bancario oggi: aspetti sostanziali e processuali, a cura di G. Romano e F. Aratari, Ipsoa, 2023.