L’ordinanza in commento, pubblicata in data 10 maggio 2023, costituisce uno dei primi provvedimenti resi dalla Suprema Corte (in particolare, secondo quanto previsto dalla disciplina normativa della quale subito si dirà, dalla Prima Presidente della medesima) in materia di rinvio pregiudiziale (art. 363-bis c.p.c.), istituto recentemente introdotto dalla Riforma Cartabia.
La questione interpretativa è stata rimessa allo scrutinio della Cassazione con ordinanza del 30 marzo 2023 dal Tribunale di Taranto, che, nel corso di un giudizio pensionistico, aveva ritenuto opportuno procedere al rinvio pregiudiziale degli atti per la risoluzione della seguente questione di diritto: “se, ai fini della misura del trattamento pensionistico avente decorrenza dal 1° maggio 2020, la quota di pensione calcolata con il sistema “contributivo”, per il periodo dal 1° gennaio 1996 in poi, possa essere riliquidata in base alla maggiorazione prevista dall’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271) per i lavoratori esposti all’amianto”.
Secondo il giudice a quo, dovevano ritenersi sussistenti tutte le condizioni previste dal nuovo art. 363-bis c.p.c. (v. ord. Trib. Taranto, sez. lav., dott. Cosimo Magazzino, 30 marzo 2023):
Al contrario, il giudice ad quem ha ritenuto che il quesito sollevato nell’ordinanza di rinvio non fosse dotato del requisito della “novità della questione”, essendo rinvenibili all’interno della giurisprudenza della stessa Cassazione “principi idonei ad orientare ai fini della risoluzione interpretativa posta”.
La Corte di Cassazione, dopo aver ricordato che la Sezione Lavoro si è espressa “non soltanto sulla ratio della disciplina rilevante ai fini della decisione della controversia oggetto del giudizio a quo (sul punto anche Cass., Sez. IV, 13 luglio 2017, n. 17433), ma pure sul rilievo che il beneficio in esame assume in relazione alle concrete modalità di calcolo delle pensioni (Cass., Sez. VI-L, 23 dicembre 2016, n. 26923; Cass., Sez. IV, 14 ottobre 2022, n. 30264), nonché sulla portata del giudicato formatosi sul diritto alla rivalutazione dei contributi da esposizione all'amianto ed ai suoi riflessi sulla posizione contributiva del titolare (Cass., Sez. IV, 18 ottobre 2022, n. 30639; Cass., Sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 528)”, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Taranto appunto per difetto del requisito della novità della questione, richiesto dall’art. 363-bis c.p.c.
Per leggere l’ordinanza di inammissibilità in commento clicca qui: https://www.cortedicassazione.it/cassazione-esources/resources/cms/documents/Rg_6965_23_Decreto_Prima_Presidente_inammissibilita_quest_preg_no-index.pdf
Per leggere l’ordinanza di di rinvio del Tribunale di Taranto clicca qui: