Con la sentenza n. 7128 del17 marzo 2025 la Corte di Cassazione ha enunciato importanti principi di diritto in tema di revocazione della sentenza per contrarietà alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, nuovo rimedio processuale introdotto con l’art. 391 - quater c.p.c. nei casi di lesione di ‘un diritto di stato della persona’.
1.- I fatti di causa
Il sig. C.C. moriva per un’intossicazione acuta da cocaina mentre si trovava presso la camera dei fermati della Questura di Milano.
I congiunti del sig. C.C. proponevano un giudizio contro il Ministero dell’Interno al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del loro familiare.
La Corte d’appello di Milano rigettava la domanda risarcitoria.
Anche il ricorso per cassazione proposto dai familiari del defunto veniva rigettato, avendo la Corte di Cassazione confermato la decisione presa dalla sentenza di 2° grado.
I familiari del C.C., vedendosi negata la tutela, adivano la Corte europea dei diritti dell’Uomo che con sentenza del 14 settembre 2023 dichiarava la sentenza della Cassazione contraria alla CEDU.
Visto l’esito positivo del giudizio instaurato davanti alla corte internazionale, i congiunti del C.C. chiedevano, ai sensi del nuovo art. 391 - quater c.p.c., norma di recente introduzione, la revocazione della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione.
Nel ricorso i ricorrenti rilevavano che “la violazione accertata dalla Corte europea avrebbe pregiudicato un loro diritto di stato della persona e che l'equa indennità accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non sarebbe idonea a compensare le conseguenze della violazione stessa”.
2. - La nozione di ‘diritto di stato della persona’
La questione interpretativa sottoposta allo scrutinio della Corte di Cassazione ha ad oggetto l’ambito di applicabilità dell’art. 391 - quater c.p.c. e, precisamente “l'esatta individuazione dell'estensione della nozione di ‘diritti di stato della persona’, ai quali il nuovo istituto è espressamente limitato”.
La nuova ipotesi di revocazione è stata introdotta dal d.lgs.10 ottobre 2022, n. 149 (‘Riforma Cartabia’) così da adeguare l'ordinamento processuale civile all'obbligo internazionale assunto dallo Stato di conformazione alle decisioni della Corte EDU (art. 46 della CEDU).
Dopo aver ricostruito l’iter legislativo che ha portato all’introduzione nel nostro Paese della nuova ipotesi di revocazione, nella sentenza in commento, la Cassazione ha chiarito che l’ambito di applicazione dell'art. 391quater c.p.c. deve intendersi limitato ai casi in cui “il pregiudizio derivante dalla violazione commessa dallo Stato e concretizzatasi in una sentenza ormai passata in giudicato, ma il cui contenuto sia stato dichiarato contrario alla Convenzione, non sia suscettibile di tutela per equivalente (cioè, di quella che viene definita come "tutela secondaria" dei diritti fondamentali previsti dalla richiamata Convenzione), vale a dire nei casi in cui le misure individuali comportanti il riconoscimento alla parte lesa di un risarcimento in termini economici non siano idonee (o non siano sufficienti, perché non idonee, da sole) a rimuovere gli effetti pregiudizievoli della violazione”.
Lo scopo della norma è quello di consentire di rimuovere, nell'ordinamento interno, esclusivamente gli effetti di sentenze in materia di ‘diritti di stato della persona’, cioè aventi ad oggetto status personali, il cui contenuto sia stato giudicato dalla Corte EDU contrario alla Convenzione.
Ne deriva che per ogni altra situazione soggettiva che non sia qualificabile come ‘diritti di stato della persona’ non può essere ammesso il rimedio straordinario previsto dall’art. 391 - quater c.p.c., essendo invece sempre possibile, per tali situazioni, la tutela per equivalente.
Stabilito l’ambito di applicazione della norma, la Cassazione, nella sentenza in commento, si chiede cosa debba intendersi per ‘diritto di stato della persona’ ai sensi dell’art. 391 - quater c.p.c.
Secondo la tradizionale definizione dottrinale, gli stati della persona sono “le posizioni giuridiche fondamentali che la persona assume nell'ambito della società e del nucleo familiare”, posizioni soggettive che rilevano come presupposti di diritti e doveri della persona stessa”.
Per la Corte di Cassazione non sarebbe possibile invocare la nuova ipotesi di revocazione in tutti i casi in cui la violazione commessa dallo Stato “abbia leso, genericamente, diritti personali o, addirittura, tutti i casi in cui la lesione abbia, in generale, avuto ad oggetto diritti fondamentali non patrimoniali, quand'anche gli stessi presupponessero o derivassero da un determinato status personale”.
L’argomento letterale risulta dirimente, in quanto il legislatore delegato ha fatto espresso riferimento ad ‘un diritto di stato della persona’, espressione che “allude chiaramente ad un diritto che dello stato della persona deve rappresentare, sul piano dell'ordinamento, la diretta implicazione, esprimendo, cioè, in via diretta il contenuto normativo dello stato della persona”.
Ne deriva, secondo la Cassazione, che l’oggetto della tutela revocatoria è dato dalle sole violazioni che si siano risolte nella negazione totale o parziale del diritto di stato della persona, o anche nel tardivo riconoscimento dello status alla persona, con una compromissione insuscettibile di riparazione solo per equivalente, ovvero ancora i casi in cui vi sia stata erronea attribuzione di uno status personale oggettivamente pregiudizievole secondo l'ordinamento o tardivo disconoscimento di esso e la compromissione derivatane per la persona non sia rimediabile con la sola riparazione per equivalente.
Invece, la tutela non può ricomprendere né “il pregiudizio ad un qualunque diritto fondamentale o non patrimoniale, anche se personalissimo, ed anche se presupponente certamente o, comunque, derivante da un determinato status soggettivo del suo titolare, ma leso senza che questo status sia stato direttamente negato o riconosciuto come limitato o riconosciuto tardivamente”, né tantomeno “il pregiudizio derivante ad un qualunque diritto fondamentale o non patrimoniale, anche se personalissimo, la cui lesione non sia stata conseguenza della attribuzione errata di uno status o del tardivo disconoscimento di esso”.
Non può dunque ritenersi ammissibile la revocazione ai sensi dell’art. 391 - quater c.p.c. nel caso di lesione di uno ‘stato soggettivo personale’, “inteso in senso generico ed atecnico come la mera titolarità di un qualsiasi altro diritto, anche se si tratti di diritti fondamentali, inviolabili, di natura personale e non patrimoniale ed anche se eventualmente si tratti di un diritto che presupponga la titolarità di un determinato status personale: diritti la cui natura non implica necessariamente l'insuscettibilità di una tutela per equivalente e che, anzi, in taluni casi, sono tutelabili solo per equivalente, in forma risarcitoria”.
Perché si possa ritenere applicabile la nuova ipotesi di revocazione, la titolarità dello status o la non titolarità dello status devono essere l'oggetto diretto della lesione.
Nel caso di specie, la richiesta risarcitoria dei congiunti del C.C. era invece diretta proprio ad ottenere una compensazione di tipo economico, vale a dire per equivalente, per la perdita del rapporto parentale.
In nessun modo veniva in gioco una lesione diretta dei loro status personali.
Il nuovo istituto non può operare in caso di decisioni nazionali che abbiano accolto o rigettato una domanda volta essa stessa a conseguire una condanna al pagamento di una somma di danaro (sia pure a titolo risarcitorio per la lesione di un diritto fondamentale, anche non patrimoniale), in quanto in tal caso, precisa la Cassazione, “viene richiesta proprio e soltanto una tutela per equivalente (che, dunque, nella specie, non solo è oggettivamente possibile, ma è ritenuta tale dalla stessa parte interessata), ciò che esclude in radice l'operatività della nuova ipotesi di revocazione straordinaria”.
L’utilizzo del nuovo rimedio deve essere limitato ai casi in cui la tutela per equivalente non sia di per sé idonea a rimuovere, da sola, le conseguenze del pregiudizio derivante dalla violazione, trattandosi di un pregiudizio non suscettibile di tutela per equivalente.
Nella sentenza in commento la Corte chiarisce altresì un’altra questione pure attinente ai confini di applicabilità del rimedio previsto dall’art. 391 - quater c.p.c. in relazione alla tipologia di danni richiesti, se patrimoniali o non patrimoniali.
In particolare, è da escludere, afferma la Cassazione, che “la previsione dell'art. 391 - quater c.p.c. possa comprendere anche le violazioni che abbiano leso diritti patrimoniali, in quanto ‘diritto di stato della persona’ è un'espressione che, comunque la si voglia intendere, secondo l'interpretazione ampiamente dominante, certamente non comprende i diritti risarcitori di natura patrimoniale”.
Anche in relazione ai danni non patrimoniali, l’equa soddisfazione, cioè la restitutio in integrum, in forma di tutela c.d. secondaria, mediante risarcimento, è stata in realtà già riconosciuta e liquidata dalla Corte EDU ai congiunti del sig. C.C. ed essa deve ritenersi, afferma la Cassazione, in linea di principio, satisfattiva, cioè idonea a compensare le conseguenze della violazione accertata, in relazione ai danni riconosciuti sussistenti.
Neppure può essere riconosciuto al giudice nazionale adito ex art. 391 - quater c.p.c. il diritto di sindacare, la correttezza della determinazione dell'equa soddisfazione liquidata dalla Corte EDU.
Diversamente si finirebbe per stravolgere la gerarchia stessa e l'ambito delle competenze spettanti ai giudici nazionali e a quelli sovranazionali.
3. – Il principio di diritto enunciato
Nel dichiarare inammissibile il ricorso già per tutte le ragioni sopra esaminate, la Corte di Cassazione ha ritenuto altresì infondati i dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 391 - quater c.p.c. sollevati dai ricorrenti ed in conclusione ha enunciato il seguente principio di diritto:
“la nuova ipotesi di "revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo", prevista dall'art. 391quater c.p.c., essendo stata introdotta in relazione alle decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, a condizione che la violazione accertata dalla Corte europea abbia pregiudicato un "diritto di stato della persona" e che l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione, può essere invocata esclusivamente nei casi in cui la decisione nazionale abbia avuto ad oggetto una domanda incidente direttamente sul diritto al riconoscimento o alla negazione di uno status soggettivo personale e, quindi, la violazione accertata dalla Corte EDU abbia arrecato un pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto ovvero nell'illegittima attribuzione di uno status personale che si neghi di possedere, in quanto situazioni soggettive non suscettibili di tutela per equivalente; di conseguenza, la revocazione è, in ogni caso, esclusa quando la stessa domanda proposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato di cui si invoca la revocazione abbia avuto ad oggetto già essa stessa una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente, e ciò anche se il diritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato”.
Per leggere il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione n. 7128 del 17 marzo 2025 clicca qui: https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/7128_03_2025_civ_oscuramento_noindex.pdf