Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani, ha pubblicato un vademecum relativo alla riforma del lavoro sportivo entrata in vigore lo scorso luglio. Nel documento, senz’altro utile, sono contenute anche le FAQ.
I punti cardine della riforma
Questi sono i punti cardine della riforma come ricordati nel documento:
Chi è il lavoratore sportivo?
Il lavoratore sportivo è:
Il rapporto di lavoro subordinato sportivo
Per quanto riguarda la disciplina sostanziale del rapporto, al contratto di lavoro subordinato sportivo non si applicano alcune disposizioni applicabili alla generalità dei rapporti di lavoro subordinato, tra cui quelle relative ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo o per giusta causa, quelle in materia di autorizzazione all’utilizzo di impianti audiovisivi, i divieti di accertamenti sanitari, le norme a tutela delle mansioni e quelle relative ai procedimenti disciplinari.
Il contratto di lavoro subordinato sportivo può prevedere un termine del rapporto purché non superiore a 5 anni.
Inoltre, è possibile stipulare contratti di apprendistato per la formazione dei giovani atleti non solo sportiva ma anche culturale ed educativa e in vista dell’accesso all’attività lavorativa, nelle forme e nei termini previsti dal decreto legislativo n. 36/2021. I rapporti di apprendistato sportivo si risolvono automaticamente al termine del periodo formativo fissato nel contratto, diversamente da quanto è previsto dalla disciplina generale dell’apprendistato
L’assicurazione Inail contro gli infortuni
Si rivolge a chi:
Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa continua ad applicarsi la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2022 n. 289.
Per tutte le altre categorie, si attivano le assicurazioni previste dalle specifiche discipline del settore d’appartenenza.
I controlli sanitari
Il lavoratore sportivo deve essere sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell’esercizio delle attività sportive.
L’idoneità alla mansione prevista, se non riferita all’attività sportiva, deve essere rilasciata dal medico competente che utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo.
Per i lavoratori che ricevono compensi inferiori ai 5mila euro è prevista una semplificazione: possono beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro con focus sull’attività svolta.
Gli adempimenti obbligatori per i committenti nel dilettantismo
Associazioni, società, Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata, enti di promozione sportiva, associazioni benemerite – anche paralimpiche – Coni, Cip e società Sport e Salute Spa hanno l’obbligo di inviare la comunicazione obbligatoria Unilav-sport o attraverso il portale del Ministero del Lavoro o tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche.
Qui il testo integrale di La riforma del lavoro sportivo – I punti cardine delle norme tra tutele e adempimenti