La tempestività della contestazione disciplinare: il termine per la relativa valutazione decorre dalla conoscenza o dalla conoscibilità del fatto?

Roberto Lama
22 Gennaio 2025

Cass., 27 dicembre 2024, Ord. n. 34589/2024

Un principio fondamentale in materia di esercizio del potere disciplinare è quello della tempestività della contestazione disciplinare[1]. Esso è un’estrinsecazione del principio di buona fede e correttezza contrattuale, il quale, come è noto, impone a ciascun contraente l’assunzione di condotte che preservino gli interessi dell’altro o, comunque, che non li pregiudichino immotivatamente.

In questo senso, la regola di creazione giurisprudenziale della necessaria tempestività della contestazione disciplinare è posta a presidio del diritto di difesa del lavoratore a cui è stato mosso un addebito. Quest’ultimo, infatti, al fine di determinare l’archiviazione del procedimento disciplinare che lo interessa, sarà tanto più agevolato nel predisporre le proprie giustificazioni quanto più di recente verificazione sono i fatti che hanno integrato i presunti inadempimenti a lui addebitati; e ciò, per l’intuibile ragione per cui il trascorrere del tempo affievolisce la conoscenza ed il ricordo di qualunque fatto.

Ma qual è il termine iniziale che si deve prendere a riferimento per valutare la tempestività della contestazione disciplinare? Quello della conoscenza dei fatti addebitati al lavoratore, o quello, in alcuni casi precedente, della loro conoscibilità (usando un’ordinaria diligenza)?

L’ordinanza n. 34589/2024 della Cassazione, sia pure con i limiti motivazionali connaturati al tipo di pronuncia, ribadisce che è il momento in cui il datore di lavoro ha la “piena conoscenza” dei fatti che deve essere preso in considerazione per stabilire se una successiva contestazione disciplinare possa o meno ritenersi tempestiva. Pertanto, il lavoratore che voglia sostenere in giudizio che la sanzione disciplinare irrogata nei suoi confronti sia intempestiva ha l’onere di provare che il datore di lavoro conoscesse i fatti già diverso tempo prima rispetto al momento in cui questi gli sono stati contestati, avendo immotivatamente tardato nel contestarli ed avendo così arrecato una lesione al proprio diritto di difesa.


[1] Sul tema, si veda anche https://www.studioclaudioscognamiglio.it/il-principio-di-immediatezza-della-contestazione-disciplinare-con-lordinanza-n-7467-2023-la-cassazione-ribadisce-alcuni-principi/

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