Il danno non patrimoniale da usura psico - fisica del lavoratore non è in re ipsa e deve essere provato, ma la prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Questo è il principio di diritto ribadito dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 9 maggio 2023 n. 12249.
Si trattava, nel caso di specie, della domanda risarcitoria proposta, in primo grado, da alcuni lavoratori, autisti di un servizio di linea ed addetti anche a percorsi superiori a 50 km, che lamentavano la mancata fruizione per cinque anni dei riposi giornalieri e settimanali così come disciplinati dai Regolamenti Cee n. 3820 del 1985 e CE n. 561 del 2006.
Il datore di lavoro aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, confermativa di quella di primo grado di accoglimento della domanda, lamentando, tra l’altro, che la Corte territoriale avrebbe fatto erronea applicazione dei principi in materia di danno e di onere probatorio, per la ritenuta carenza di allegazioni sufficientemente specifiche ed idonee ad individuare il pregiudizio fatto valere; inoltre, la sentenza d’appello sarebbe stata errata dal punto di vista della individuazione delle presunzioni, dotate in ipotesi dei requisiti di legge per fondare la prova del danno, avendo indicato un solo fatto indiziante, rappresentato dalla lunghezza dei periodi durante i quali si era protratto l’inadempimento datoriale.
La Cassazione ha rigettato (anche sul punto) il ricorso del datore di lavoro, confermando i principi sopra richiamati ed accreditati pure presso la giurisprudenza precedente (cfr. Cass. 18884/19, citata anche dalla sentenza qui illustrata). In particolare, la sentenza ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice del merito che aveva desunto dalla specifica allegazione dei periodi durante i quali si era protratto l’inadempimento datoriale l’anormale gravosità del lavoro, fonte del danno da usura psico fisica.
Anche in questa materia, dunque, così come era stato di recente affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione in tema di danno da occupazione illegittima di un immobile (S.U. 16 novembre 2022 n. 33645 e n. 33659), niente danno in re ipsa, ma danno bisognoso di prova in giudizio, sia pure con l’argomentazione presuntiva e dunque per mezzo di una tecnica di agevolazione probatorie.
In argomento si segnala anche Il risarcimento del danno da superlavoro: un caso di evidente intreccio di obblighi di fare e non fare del datore, ed anche Troppe ore di lavoro straordinario? Al lavoratore spetta il risarcimento del danno, La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale può essere fonte di danno non patrimoniale per il lavoratore.