Le condizioni patologiche del paziente, seppure configuranti concausa dell’evento, sono irrilevanti al fine della determinazione della commisurazione della responsabilità del medico.
Attraverso l’applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione (Cass., ord. 8 novembre 2023, n. 31058) ha respinto il ricorso proposto dalla struttura sanitaria avverso la sentenza di appello che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto le domande risarcitorie formulate dagli eredi del paziente deceduto.
I familiari di quest’ultimo avevano chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa del decesso del loro congiunto ascrivendo all’ospedale di aver omesso l’adeguato monitoraggio del paziente dal ricovero alle dimissioni, e che, il secondo, e più grave, episodio ischemico cerebrale si sarebbe potuto evitare, con alta probabilità, se non fossero state omesse le cure necessarie nei tempi e nei modi adeguati.
Il Giudice di primo grado aveva rigettato le domande che, invece, la Corte territoriale, dopo aver disposto nuova c.t.u. medico – legale, aveva accolto.
In particolare, il consulente d’ufficio, chiamato dalla Corte per chiarire se la condotta dei sanitari si fosse inserita in un processo irreversibile che avrebbe comunque condotto al decesso del paziente ovvero se la stessa omissione fosse stata concausa del secondo ictus, aveva precisato che l’omissione dei sanitari non si era inserita in un processo irreversibile che avrebbe comunque portato al secondo ictus e poi al decesso quattro mesi dopo, avendo al contrario l’interruzione del farmaco anticoagulante costituito una determinante concausa del secondo ictus e del decesso del paziente; infatti, se fosse stata tenuta la condotta alternativa corretta, il decesso non si sarebbe verificato secondo il ‘più probabile che non’.
La Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza di secondo grado, ha precisato che “la condotta dei sanitari costituisce certo una concausa che a tale evento ha condotto insieme con le condizioni patologiche preesistenti; è però una concausa di rilievo determinante” alla luce delle valutazioni dell’ausiliario sopra richiamate, e che “tali condizioni preesistenti, da riguardare quali concause dell'evento (concause di lesioni), secondo insegnamento da tempo acquisito (v. Cass. Cass. n. 15991 del 2011), sono irrilevanti agli effetti della determinazione e commisurazione della responsabilità”.
La Corte ha così richiamato il principio dell’equivalenza causale, in virtù del qualel’autore del comportamento imputabile risponderà per intero delle conseguenze derivanti dall’evento lesivo, ancorché a quest’ultimo abbia concorso, sia pure con rilievo preponderante, la causa naturale preesistente (come nel caso di scuola dell’emofiliaco cui venga inflitta una minuscola ferita: principio del nothing or all o thin skull rule).
Il ricorso è stato così dichiarato inammissibile, con condanna della struttura sanitaria al pagamento delle spese.