Alcune organizzazioni sindacali hanno adito il Tribunale di Palermo al fine di accertare la condotta antisindacale tenuta dalla soc. (omissis) s.r.l. nell’ambito del rapporto lavorativo con i rider.
Tra le condotte contestate, le O.O.S.S. hanno lamentato il mancato riconoscimento del rappresentante dei lavoratori sui temi della sicurezza eletto dai rider della comunità di rischio di Palermo, la mancata consegna e/o messa a disposizione per la consultazione del D.V.R. e della documentazione richiesta e il rifiuto di un confronto sui temi della salute e sicurezza dei rider.
Inoltre, sempre in tema di trasparenza, veniva contestato il diniego da parte della società di comunicare alle organizzazioni sindacali ricorrenti le informazioni previste dal d.lgs. 104/2022 (v. sul punto la scheda di approfondimento al seguente link: Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili: oggetto e modalità di adempimento degli obblighi informativi posti a carico del datore dal decreto trasparenza).
Il Tribunale di Palermo rigettava l’eccezione sollevata dalla società resistente di inammissibilità del procedimento ex art. 28 L. 300/1970, ritenendo comunque inquadrabile la prestazione resa dai riders nell’alveo dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015 (v. sul medesimo tema altri nostri precedenti articoli: “La giurisprudenza torna a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 28, co. 3, L. 300/70 alle collaborazioni eterorganizzate di cui all’art. 2, co. 1, L. 81/15”; “Condotta antisindacale di Deliveroo Italy srl. Il Tribunale di Firenze condanna alla rimozione degli effetti”.).
In relazione alla richiesta di informazioni sull’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati ha ritenuto sussistente la legittimazione di Filcams Cgil, quale associazione sindacale comparativamente più rappresentativa.
E ciò in ragione del nuovo art. 1-bis del d.lgs. n. 152/1997, introdotto dall’art. 4 del d.lgs. 104/2022, “Decreto trasparenza”, che prevede quanto segue: “Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonchè indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori”.
Posto che la richiesta di informazioni compete non solo al lavoratore, ma anche alle RSA, RSU o alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, il Tribunale di Palermo ha ritenuto che il diniego di informazioni, nella misura in cui limita e compromette l’attività sindacale, integra “una lesione del diritto alla informativa azionabile anche da parte sindacale, quindi in aggiunta e non in alternativa rispetto all’eventuale previo rilascio al lavoratore, ragion per cui nessuna rilevanza assume la difesa della convenuta di aver già fornito le informazioni richieste ai lavoratori”.
A fronte della richiesta di informazioni, negata dalla società resistente, sono rimasti ignoti “il dataset dell’algoritmo” e “i criteri della valutazione media minima su cui parametrare la media di valutazione necessaria per accedere all’APP ossia “una media di valutazione superiore alla valutazione media minina definita da … per il Territorio, che potrà essere aggiornata di volta in volta da… a sua esclusiva discrezione”.
Altresì ignoto è se “l’abbinamento” (da intendersi come conferimento dell’incarico) venga effettuato “in base alla disponibilità, alla posizione o alla prossimità, alle proprie impostazioni o preferenze” e anche in base “ad altri fattori, come la probabilità di accettare una corsa in base ai comportamenti precedenti” e “se quest’ultimo elemento configura una profilazione basata su una analisi statistica comportamentale” e quali sono gli ‘altri fattori’.
Sono rimaste altresì sconosciute, continua il Tribunale di Palermo, “le misure di controllo delle decisioni automatizzate (promozioni o disattivazione dell’account in base al tasso di rifiuti o di cancellazioni di consegne da parte del rider o di feedback negativi) e gli eventuali processi di correzione, nonché il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi automatizzati, le metriche utilizzate per misurare tali parametri e gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse”.
In conclusione, il Tribunale di Palermo ha dichiarato la natura antisindacale del diniego di comunicare a Filcams Cgil Palermo le informazioni sull’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati ordinando alla società resistente di fornire le informazioni richieste, per il resto ha rigettato il ricorso.
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La natura subordinata del rapporto di lavoro del rider con la società di food delivery
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