Le nuove norme europee sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso  

Maria Santina Panarella
19 Novembre 2024

Il 18 novembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione Europea la direttiva 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE.

I punti principali della direttiva che avevamo individuato nel dare notizia dell’adozione del testo da parte del Consiglio (In arrivo nuove norme sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso) sono stati confermati. In particolare:

  • la definizione di ‘prodotto’ (art. 4) viene estesa al software e ai file per la fabbricazione digitale, ricomprendendo “ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi; include l’elettricità, i file per la fabbricazione digitale, le materie prime e il software”;
  • il diritto al risarcimento (art. 6) si applica solo alle seguenti tipologie di danno: a) morte o lesioni personali, compresi i danni psicologici riconosciuti da un punto di vista medico; b) danneggiamento o distruzione di qualsiasi bene, tranne: i) il prodotto difettoso in sé; ii) un prodotto danneggiato da un componente difettoso che è integrato in tale prodotto o interconnesso con questo dal fabbricante di tale prodotto o sotto il controllo di tale fabbricante; iii) i beni usati esclusivamente a fini professionali; c) distruzione o corruzione di dati non usati a fini professionali;
  • un prodotto è considerato difettoso se non offre la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi o che è prevista dal diritto dell’Unione o nazionale e, nel valutare il carattere difettoso, sono prese in considerazioni tutte le circostanze, comprese quelle elencate all’art. 7 (ad esempio, l’uso ragionevole del prodotto, le specifiche esigenze del gruppo di utenti cui è destinato);
  • nel caso di prodotto riparato e aggiornato al di fuori del controllo del fabbricante originario, l'impresa o la persona che apporta la modifica sarà ritenuta responsabile;
  • la persona danneggiata potrà chiedere l’accesso ad elementi di prova pertinenti a disposizione del fabbricante; il giudice potrà ordinare all’azienda di rivelare le informazioni “necessarie e proporzionate” per aiutare le vittime di danni con le richieste di risarcimento;
  • per garantire che i consumatori siano risarciti per i danni causati da un prodotto fabbricato al di fuori dell'UE, l'impresa che importa il prodotto o il rappresentante con sede nell'UE del fabbricante estero potrà essere ritenuta responsabile dei danni;
  • si presume l’esistenza del nesso di causalità tra il carattere difettoso del prodotto e il danno nel caso in cui sia stato provato che il prodotto è difettoso e che la natura del danno cagionato è compatibile con il difetto in questione (art. 10); se il consumatore danneggiato incontrerà difficoltà eccessive per dimostrare il carattere difettoso del prodotto o il nesso causale tra il carattere difettoso e il danno, il giudice potrà presume il carattere difettoso del prodotto o il nesso di causalità tra il carattere difettoso e il danno.

Qui il testo pubblicato.

Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 9 dicembre 2026.

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