Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione verso una più chiara individuazione delle conseguenze dell’abuso in caso di ingiustificato frazionamento del credito da parte del creditore (sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025)

Francesca Latino
25 Marzo 2025

Il tema della legittimità o meno del frazionamento del credito e delle conseguenze del suo frazionamento abusivo torna - per la quarta volta nell’arco degli ultimi venticinque anni - all’attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, come oggetto di una questione di massima di particolare importanza.  

L’inesaurito interesse per l’argomento”, si legge nella stessa sentenza, “discende dalla trasversalità del tema, che involge sia profili processuali che sostanziali attraversando la trama della giurisprudenza di tutte le Sezioni civili della Corte, affiorando sotto molteplici profili, in conseguenza dei quali sono state prospettate di volta in volta soluzioni non perfettamente coincidenti”. 

In effetti, dopo i primi due interventi sul tema in argomento (con le sentenze n. 108/2000 che aveva sancito il principio della libera frazionabilità del credito, in assenza di espresse disposizioni o di principi generali di segno contrario, e n. 23726/2007, che, con principio contrapposto al primo, aveva escluso la legittimità del frazionamento, poiché in violazione dei principi di correttezza e buona fede, e con quello costituzionale del giusto processo), le Sezioni Unite, con le sentenze gemelle nn. 4090 e 4091 del 2017, sono giunte ad una soluzione sostanzialmente intermedia rispetto ai due precedenti interventi: dopo aver riaffermato in linea di principio che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, pur se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere formulate in autonomi giudizi, hanno tuttavia chiarito che ciò è possibile solo a condizione che risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, a pena di improponibilità della domanda.  

Da questo momento, la giurisprudenza, di merito e di legittimità, si è sostanzialmente uniformata al suddetto principio, attribuendo centralità, ai fini della soluzione del caso concreto, all’accertamento della sussistenza di un interesse meritevole di tutela della parte creditrice al frazionamento, e decretando l’abuso tutte le volte in cui tale interesse non sussista o non sia esplicitato. 

Quanto alle conseguenze dell’illegittimo frazionamento e dunque dell’abuso, la giurisprudenza prevalente ha affermato la improponibilità della domanda, tuttavia precisando trattarsi di una pronuncia solo in rito, non idonea a precludere l’esercizio del diritto, non più abusivamente frazionato, in una sede diversa.  

Tale soluzione, tuttavia, è stata criticata dalla dottrina prevalente, dal momento che nei casi in cui sulla porzione di domanda non in quella sede proposta si sia già formato il giudicato, non può trattarsi di semplice improponibilità in rito, ma “di una vera e propria pronuncia di inammissibilità, con preclusione all’accesso al giudizio di merito”, ciò che si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità di matrice eurounitaria. 

La prima sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 3643/2024, in sostanza, si è posta il problema di verificare la tenuta e la coerenza delle soluzioni fornite fino ad allora dalla giurisprudenza, spesso in contrasto con la dottrina, ed ha pertanto segnalato alle Sezioni Unite l’opportunità di chiarire se l’acclarato abuso del processo correlato all’indebito frazionamento di pretese creditorie afferenti ad un medesimo rapporto per il quale il creditore non abbia fornito elementi idonei a giustificare la tutela frazionata debba produrre la rigorosa conseguenza della improponibilità della pretesa, determinante la perdita del diritto sostanziale quando non sia più validamente azionabile. 

Il caso 

Nel caso affrontato dalla prima Sezione Civile della Cassazione, l’attore aveva chiesto contestualmente l’emissione di due distinti decreti ingiuntivi, in riferimento ai crediti maturati per prestazioni sanitarie erogate in due mesi diversi: un primo decreto ingiuntivo non è stato opposto divenendo definitivo, mentre la domanda monitoria relativa ai crediti maturati nel mese successivo è stata opposta ed in quella sede è stata dichiarata improponibile. In tale contesto, chiarisce la Corte, la “domanda stessa non sarebbe ulteriormente riproponibile in maniera unitaria e, ove riproposta, dovrebbe essere dichiarata radicalmente inammissibile” ciò che si tradurrebbe, “nell’ implicita affermazione che la violazione del divieto di abusivo frazionamento del credito è sanzionata, nel caso in cui sull’altra porzione di credito sia formato già il giudicato, con la perdita del diritto stesso”. 

Le due questioni principali trattate dalle Sezioni Unite, su sollecitazione dell’ordinanza interlocutoria, e dopo un lungo excursus sullo stato attuale dell’assetto giurisprudenziale sul tema, attengono dunque ai seguenti quesiti:  

-se la soluzione, adottata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, in termini di improponibilità della domanda a fronte di un abusivo frazionamento del credito sia preferibile, anche nei casi in cui, in ragione dell’intervenuto formarsi del giudicato su parte della domanda, la stessa non sia in concreto riproponibile in sede unitaria;  

- o se piuttosto appaia preferibile, e più conforme al principio di proporzionalità, limitarsi a sanzionare il fenomeno dell’abusivo frazionamento del credito sul piano delle spese processuali, ricorrendo eventualmente agli strumenti forniti dall’art. 96 c.p.c.  

La soluzione 

A fronte di tale quesito, la posizione delle Sezioni Unite è netta.  

Nei casi, come quello oggetto del giudizio, in cui non è consentito al creditore di riproporre la domanda, il Giudice, anche qualora accerti l’inesistenza di un interesse oggettivo (ovvero meritevole di tutela) ad agire frazionatamente, deve comunque pronunciarsi nel merito della domanda, ovvero sull’esistenza e la consistenza del credito, dando atto che la domanda non sarebbe altrimenti riproponibile.  

L’interpretazione contraria, secondo la Corte, non sarebbe “conforme al principio del giusto processo perché si traduce nella sanzione – obiettivamente sproporzionata - della confisca del diritto di azione”, e peraltro sarebbe “noncurante del potenziale arricchimento, ingiustificato, che ricaverebbe il convenuto attinto da domanda frazionata e ritenuta improponibile”. 

Non essendo tuttavia ipotizzabile che l’abuso rimanga impunito, conclude la Suprema Corte, “in questi casi, la sanzione verso l’abuso opera esclusivamente sul piano delle spese giudiziali” da intendersi non soltanto “nel senso di non concedere alla parte creditrice la cui domanda sia stata accolta nel merito il favore delle spese”. Infatti, prosegue la Corte, “per sanzionare adeguatamente il ricorso abusivo e ingiustificato al frazionamento del credito, nei casi in cui non si possa precludere l’accesso al giudizio con una pronuncia di improponibilità, lo strumento delle spese può arricchirsi di una ulteriore potenzialità” ossia, sulla base del combinato disposto degli artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., “ponendo a suo carico l’onere delle spese processuali sostenute dalla controparte benché sia riconosciuto vincitore, scindendo la condanna alle spese dalla soccombenza”. 

Con la sentenza in commento, pertanto, le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso e cassato con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, dettando i seguenti principi di diritto:  

a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;  

b) qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale

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