Il mutuo si perfeziona con la sola messa a disposizione della somma da intendersi “non necessariamente fisica” ma anche solo ficta, o giuridica, o figurativa o meramente contabile. Il contratto di mutuo costituisce, quindi, valido titolo esecutivo a favore del mutuante tutte le volte in cui il mutuatario ha assunto l’obbligazione di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se mediante una mera operazione contabile, ed anche se contestualmente viene disposta la costituzione in deposito o in pegno irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario, con previsione per la mutuante di svincolo al verificarsi di quanto convenuto tra le parti.
E’ quanto stabilito, con sentenza n. 5968/2025, dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale sulla questione interpretativa sollevata dal Tribunale di Siracusa nel corso di un procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., instaurato contro l’ordinanza emessa dal Giudice unico di rigetto dell’istanza di sospensione del titolo esecutivo, fondato su mutuo fondiario, proposta dalla mutuataria con citazione in opposizione a precetto originato dal predetto mutuo.
La questione oggetto del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Siracusa attiene alla possibilità di considerare o meno titolo esecutivo il contratto con il quale “una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l’intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni”; in particolare, si chiede il Tribunale se questa tipologia di accordo negoziale “possa costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c. anche in assenza di attestazione dello svincolo” e dunque anche prima di detto svincolo in favore del mutuatario.
Le Sezioni Unite, dopo aver rigettato le eccezioni di rito sollevate dalla resistente, e ritenuto dunque ammissibile il procedimento di cui all’art. 363 bis c.p.c., hanno preliminarmente ritenuto la piena validità di un contratto di mutuo a mezzo del quale, una volta erogata o anche soltanto messa a disposizione una somma di danaro al mutuatario, le parti convengono che tale somma venga contestualmente vincolata in un deposito irregolare ( o in pegno irregolare), e che venga svincolata dal mutuante al consolidamento di altre garanzie o al verificarsi si altri eventi futuri: il mutuo, in siffatti casi, si perfeziona con la sola messa a disposizione della somma da intendersi “non necessariamente fisica” ma anche solo ficta, o giuridica, o figurativa o meramente contabile.
Richiamata la pronuncia della Cassazione n. 12007/2024 che aveva dato luogo al contrasto, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover riconsiderare le conclusioni ivi espresse escludendo in primo luogo che una fattispecie come quella sottoposta al suo esame potesse sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato.
Invero, afferma la Corte che il mutuo condizionato – pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata – si ha quando la stessa erogazione, o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile, della somma mutuata avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto: solo nel momento in cui l’erogazione o la messa a disposizione siano rese oggetto di atti aventi la stessa forma di quella prevista per la sussistenza del titolo esecutivo, “si avrà un titolo esecutivo – complesso - risultante dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali”.
Al contrario, nel caso sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite, il mutuo si era perfezionato immediatamente, a seguito della messa a disposizione della somma, sia pur con contestuale costituzione di un deposito infruttifero, cosicchè era già sorta l’obbligazione di restituzione in capo al mutuatario.
In siffatte condizioni, una volta disposto della somma mutuata anche se con l’immediato riutilizzo mediante costituzione della stessa in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), la Cassazione ha pertanto statuito che non solo deve considerarsi perfezionato il mutuo, ma rimane anche integrato un valido titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata, e ciò in tutti i casi in cui – come nella specie – non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario.
Pertanto, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, non è necessaria la stipula di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti e provi l’intervenuto svincolo della somma. Ciò che rileva, in definitiva, è – ad avviso delle Sezioni Unite – che vi sia stata la messa a disposizione originaria della somma, presupposto della successiva complessa operazione di costituzione in vincolo, non rilevando, ai fini della configurabilità originaria di un titolo esecutivo, alcuna successiva pattuizione o vicenda.
In conclusione, affermano le Sezioni Unite, “ai quesiti posti dall’ordinanza che ha disposto il rinvio pregiudiziale va quindi data risposta nel senso che, essendo integrato il titolo esecutivo già dal mutuo, quand’anche articolato sulle ulteriori pattuizioni di deposito o pegno irregolari della somma mutuata, non occorre (tranne il caso di una espressa esclusione in concreto di una univoca e incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario) alcun ulteriore atto, tanto meno dalle forme prescritte per il titolo esecutivo (atto pubblico o scrittura privata autenticata), a ricognizione del successivo adempimento della separata obbligazione del mutuante depositario di svincolare la somma mutuata”.
Alla luce di quanto affermato, le Sezioni Unite hanno pertanto enunciato il seguente principio di diritto:
“Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.