L’individuazione dei lavoratori da licenziare non può basarsi su un solo reparto, ma deve avvenire avuto riguardo al complesso aziendale nella sua interezza. Pertanto, il datore di lavoro dovrà indicare, nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991, le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti di una determinata unità produttiva o settore aziendale, ma anche le ragioni per le quali gli addetti alla unità o settore soppresso o ridimensionato non possano essere utilizzati e comparati con dipendenti del restante complesso aziendale.
La regola generale scritta nel primo comma dell’art. 5, L. n. 223/1991, è, infatti, nel senso che l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire avuto riguardo al complesso aziendale.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18215 del 3 luglio 2024, ha offerto un quadro molto chiaro dei principi che vengono in rilievo in ordine a tale questione.
Nella pronuncia citata è stato ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha consentito che la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale possa essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale, “purché il datore indichi nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti”, con la conseguenza che “qualora nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell'obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali”.
Come è stato più volte evidenziato (cfr. Cass. n. 981/2020; Cass. n. 14800/2019), la sopra citata delimitazione è condizionata agli elementi acquisiti in sede di esame congiunto. La stessa, infatti, deve essere giustificata dalle esigenze organizzative fondanti la riduzione del personale adeguatamente esposte nella comunicazione di cui all'art. 4, comma 3, della l. 223 del 1991, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso fra le ragioni che determinano l'esubero di persone e le unità lavorative che l'azienda intende concretamente allontanare. Nel caso in cui ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, infatti, è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 4, terzo comma, l. 223/1991.
In questo contesto, è onere del datore di lavoro dimostrare le circostanze che giustificano il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata nonché il fatto che gli addetti prescelti non svolgevano mansioni fungibili con quelle di dipendenti assegnati ad altri reparti o sedi.