Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al lavoratore diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione; non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro
Questo è quanto ha affermato la Corte di Cassazione in una recente ordinanza (7 gennaio 2025, n. 172).
Nella vicenda esaminata, la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la lesione del legame fiduciario, in quanto le condotte contestate dovevano ritenersi provate (omessa tempestiva comunicazione dell'assenza per malattia e omesso tempestivo invio del certificato medico/assenza ingiustificata; uso di certificazione medica falsa; abbandono del posto di lavoro; offesa a collega) e costituivano comportamenti gravi sia singolarmente sia unitariamente considerati e idonei a far venir meno la fiducia del datore di lavoro nella correttezza dei futuri adempimenti da parte del lavoratore.
Quest’ultimo aveva proposto ricorso per cassazione lamentando, tra le altre cose, che il giudice di merito aveva trascurato un fatto controverso e decisivo ovvero che la falsità del certificato di malattia non fosse imputabile al medesimo dipendente.
Sulla base dei principi sopra ricordati, la Cassazione ha affermato che il fatto che sarebbe stato trascurato, oltre ad involgere valutazioni e apprezzamenti sulla riferibilità soggettiva della condotta, non aveva il carattere di decisività, non fosse altro perché la Corte territoriale aveva espresso il convincimento che ciascuna delle condotte addebitate al lavoratore era tale da determinare, anche singolarmente considerata, il venir meno del rapporto fiduciario col datore di lavoro.