L’INL pubblica le prime indicazioni operative in relazione al nuovo regime sanzionatorio in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 18 giugno 2024, ha reso le proprie indicazioni operative, anche facendo ricorso ad utili esempi pratici, in ordine al regime sanzionatorio da applicare in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti.

L’art. 18 del d. lgs. n. 276/2003, che disciplina il regime sanzionatorio citato, è stato modificato dall’art. 29 comma 4, del d. l. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024). L’INL, dunque, ha pubblicato le prime indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni.

La nota ricorda che l’art. 29 cit. ha ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall’art. 18 del d.lgs. n. 276/2003, precedentemente depenalizzate dall’art. 1 del d. lgs. n. 8/2016, introducendo la pena – alternativa o congiunta – dell’arresto o dell’ammenda.

In relazione alla corretta determinazione dell’importo delle ammende da applicare in fase di contestazione delle violazioni, occorrerà tenere in considerazione anche quanto previsto dall’art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, L. n. 145/2018, con la conseguenza che la maggiorazione già disposta da tale disposizione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal d. l. n. 19/2024.

La quantificazione finale della sanzione dovrà, altresì, tenere conto di quanto stabilito dal nuovo comma 5-quinquies dell’art. 18 cit., così come riscritto in sede di conversione dalla l. n. 56/2024. Secondo tale disposizione, l'importo delle pene pecuniarie proporzionali, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore ad € 5.000 né superiore ad € 50.000.

Per quanto riguarda il regime della recidiva, la nota precisa che la maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-quater del nuovo art. 18, ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni indicate dalla L. n. 145/2018, troverà altresì applicazione nel caso di recidiva “specifica”, ossia nell’ipotesi in cui si riferisca ad una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo art. 18.

Qui il testo integrale della nota.

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Maria Santina Panarella
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