Cass. civ. sez. lav., ord. n. 6398/2025 del 10 marzo 2025
E’ frequente che i contratti collettivi prevedano un’elencazione di fattispecie disciplinari che giustificano il licenziamento: l’ordinanza che qui brevemente si annota risponde al quesito con cui ci si chiede se il Giudice sia vincolato da tali elencazioni, o se invece possa discostarsene al fine di ritenere giustificato un licenziamento basato fattispecie analoghe a quelle che la contrattazione collettiva ha ritenuto essere punibili con la sanzione espulsiva.
Il caso che ha originato la pronuncia in commento è quello di un lavoratore che è stato licenziato per essersi reso responsabile di un’insubordinazione grave, accompagnata da plurime offese e minacce ai superiori.
La Corte di appello aveva ritenuto illegittimo il licenziamento perché il contratto collettivo applicato al rapporto prevedeva che l’insubordinazione grave potesse giustificare il licenziamento solo se accompagnata dalle vie di fatto, cioè da uno scontro fisico; conseguentemente, in assenza di tale elemento ulteriore della fattispecie, l’insubordinazione grave di cui si era pacificamente reso responsabile il lavoratore – condita da minacce e offese ma appunto non seguita da alcuno scontro fisico – non rendeva giustificato il licenziamento.
Ribadita la massima espressa da Cass. n. 9635/2016, a mente della quale per “insubordinazione” deve intendersi l’inosservanza della scala gerarchica presente nell'organigramma aziendale, che può essere realizzata, o mediante il rifiuto di adempiere alle disposizioni impartite dai superiori, oppure mediante qualunque altro comportamento idoneo a pregiudicare l'esecuzione nel quadro dell'organizzazione aziendale, nell’annullare la decisione della Corte territoriale la Cassazione afferma che, ai fini della valutazione della sussistenza della giusta causa di recesso, il giudice è tenuto ad applicare “la scala valoriale complessiva” espressa dal contratto collettivo, dovendosi ritenere che le previsioni dei contratti collettive siano soltanto esemplificative e non tassative.
E ciò perché un principio di diritto fondamentale, reiteratamente affermato dalla Corte stessa (cfr. Cass. n. 16784/2020; Cass n. 33811/2021), è quello secondo il quale “la previsione, da parte del contratto collettivo o del codice disciplinare, della sanzione espulsiva non è vincolante per il giudice, poiché il giudizio di gravità e di proporzionalità della condotta rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice ex art. 2219 c.c., ossia alla luce della nozione legale di giusta causa (o di giustificato motivo soggettivo), avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva o soggettiva, della fattispecie, sebbene la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisca uno (ma soltanto uno) dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di fonte legale, ossia utilizzata dall'articolo 2119 c.c.”.
Del resto, rileva la Corte, l’art. 1365 del Codice civile prevede che “quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto” con il corollario per cui, nel caso di specie, i comportamenti minacciosi ed ingiuriosi del lavoratore ben possono essere ritenuti dal giudice un quid pluris che rendono l’insubordinazione del lavoratore equiparabile a quella “seguita dalle vie di fatto” prevista dal contratto collettivo come fattispecie idonea a giustificare il licenziamento, “proprio alla luce di quel criterio di gravità esemplificato dalle parti sociali”.