Percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e utilizzo della realtà virtuale: il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

L’Università degli Studi di Siena aveva avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione competente in merito al seguente quesito: “Si chiede la possibilità di utilizzare la realtà virtuale come metodo di apprendimento e dell’efficacia dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 anche a fronte di quanto previsto dal decreto legge 146/2021 “Decreto Fiscale” che ha modificato lo stesso articolo relativamente alla verifica finale di apprendimento dei percorsi formativi e la verifica di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa. Tale richiesta potrebbe anche rispondere alle nuove indicazioni dell'art. 20 del decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 36, in cui i dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata vengono indicati come possibili strumenti per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

La Commissione, con l’interpello n. 3/2024 (clicca qui per il testo integrale), caricato sul sito istituzionali il 18 giugno 2024, ha reso il proprio parere.

La richiesta discendeva, all’evidenza, dall’interpretazione dell’art. 20 del d. l. 36/2022 (decreto PNRR-bis,Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”).

La Commissione ha richiamato dapprima l’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 che, al comma 1, dispone che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, e, al comma 2, demanda la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ha poi richiamato l’Accordo del 21 dicembre 2011 (tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, stipulato, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, cit., Allegato A) che, al punto 3, rubricato “Metodologia di insegnamento/apprendimento”, dispone che la metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. A questo fine, secondo la disposizione, è opportuno:

 a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;

 b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;

c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;

 d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità eLearning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l’impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti, prevedendo l’utilizzo della modalità di apprendimento e-learning come disciplinata dall’Allegato I del medesimo Accordo, rubricato “La formazione via e-learning sulla sicurezza e salute sul lavoro”.

Al punto 4, “Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/08”, l’Accordo individua altresì i contenuti della formazione generale e della formazione specifica per i lavoratori.

Inoltre, la Commissione ha citato l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. L’allegato A ha previsto, al punto 7, una specifica disciplina per la valutazione degli apprendimenti. L’allegato II di tale accordo ha individuato “requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning”.

È stato poi richiamato, ovviamente, l’art.20, d. l. 36/2022 sopra citato il quale prevede la possibilità per l’INAIL di promuovere appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'attivazione, tra gli altri, di “b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro”.

Su tali premesse, secondo la Commissione, nelle more dell’adozione del nuovo Accordo ex art. 37, co. 2 d.lgs. 81/2008, le modalità di erogazione della formazione e le metodologie di insegnamento/apprendimento devono essere ricondotte nell’ambito degli Accordi sopra richiamati, attualmente vigenti in materia, in particolare, a quanto previsto dal citato Accordo del 21 dicembre 2011, Allegato A, punto 3.

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Maria Santina Panarella
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