Un aspirante lavoratore subordinato si è rivolto al Giudice del Lavoro di Roma deducendo di aver presentato la propria candidatura per partecipare alla procedura selettiva bandita da un datore di lavoro, ma di non aver potuto partecipare alla selezione per aver dovuto rispettare il periodo di isolamento fiduciario, dopo aver appreso di essere venuto a contatto con persona risultata positiva al Covid – 19. Il ricorrente ha così domandato al Giudice di ordinare, in via d’urgenza, alla Società l’organizzazione di una prova preselettiva suppletiva del concorso al quale poter partecipare, o, in subordine, l’annullamento del concorso stesso, disponendo un nuovo svolgimento della prova.
Con ordinanza del 16 dicembre 2020, il Tribunale di Roma ha rigettato le domande del ricorrente.
Il Giudice, dopo aver rammentato i principi che regolano la materia dei concorsi pubblici (contemporaneità, contestualità e anonimato) - i quali, come è noto, sono garantiti dall’espletamento della prova scritta in un unico contesto di tempo e di luogo -, ha evidenziato che, in linea di principio, e salve ipotesi derogatorie eccezionali, deve ritenersi escluso che l’amministrazione possa dare rilievo a qualsiasi impedimento, anche legittimo, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, che renda oggettivamente impossibile al candidato la partecipazione alle prove concorsuali nel tempo e nel luogo stabiliti nel bando.
Questo, infatti, è vero perché, nel bilanciamento tra l’interesse privato alla partecipazione e quello pubblico e collettivo all’espletamento della procedura concorsuale con le modalità indicate nel bando, deve ritenersi prevalente quest’ultimo.
Secondo il Tribunale, poi, la circostanza – sottolineata dal ricorrente – per la quale la Società aveva consentito l’espletamento di prove selettive suppletive alle donne in stato di gravidanza a rischio ed agli aspiranti di fede ebraica non si porrebbe in contrasto con i principi sopra rammentati.
Nel caso di specie, occorrerebbe bilanciare l’interesse dell’amministrazione all’espletamento della procedura secondo le modalità indicate nel bando (ed accettate dai candidati) e l’interesse del singolo alla partecipazione ad una prova suppletiva ad personam. Orbene, nell’ambito di tale bilanciamento, è stata considerata rilevante la mancanza di certezza documentale della situazione di isolamento fiduciario dedotta dal ricorrente. In particolare, non essendoci evidenza del contatto o della positività al Covid – 19 della persona che il candidato aveva assunto di aver frequentato nei giorni precedenti alla prova, non poteva escludersi che la mancata partecipazione fosse dipesa da una scelta personale del medesimo ricorrente.
Occorre segnalare che il Tribunale di Roma, nell’ordinanza in commento, ha dato atto dell’esistenza della pronuncia del TAR del Lazio (ordinanza n. 7199 del 20 novembre 2020, poi confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 7145 del 14 dicembre 2020) che è pervenuta, per mezzo di una motivazione a dir poco succinta, ad una differente conclusione nell’ambito di un concorso pubblico per l’assunzione del personale docente bandito nello scorso aprile. In quel caso, il giudice amministrativo ha ritenuto che fosse necessario l’espletamento di una sessione suppletiva in presenza di una candidata che aveva documentato, e certificato, di essere in quarantena per essere risultata positiva al Covid – 19.
In effetti, la giurisprudenza amministrativa ha già affrontato alcuni casi nei quali i principi relativi allo svolgimento delle prove concorsuali si sono scontrati con le nuove realtà fattuali determinate dalla emergenza sanitaria in atto. Quali sono, allora, le risposte fornite dai giudici?
Il TAR del Friuli Venezia Giulia, con sentenza del 1° dicembre 2020, n. 415, ha ritenuto illegittima l’esclusione dalla prova scritta di una selezione pubblica bandita da un Comune di un candidato del quale era stata rilevata la temperatura superiore a 37,5 gradi. Il TAR ha ritenuto che, in quel caso, fosse stata introdotta, ed applicata, una causa di esclusione dalla selezione pubblica che, oltre a non trovare legittimazione in alcuna disposizione di legge o in altra norma di carattere sovraordinato cd. 'emergenziali' (ovvero dettate per contenere il diffondersi del virus da Covid -19), non è in alcun modo prevista dalla lex specialis disciplinante la selezione stessa.
Si segnala poi un’altra pronuncia del TAR del Lazio (sentenza n. 12765 del 30 novembre 2020) nella quale i giudici hanno respinto la richiesta di un concorrente di essere ammesso a sostenere la prova in una sessione suppletiva, in ragione della asserita illegittimità della previsione del Bando che non contemplava la quarantena da Covid – 19 quale causa di rinvio della prova per i candidati che versavano, per tale ragione, in una condizione di impossibilità a partecipare nel giorno indicato nella convocazione. In quel caso, il ricorrente aveva dichiarato di aver deciso di non partecipare alla prova “per il timore” dell’epidemia in corso, specie con riferimento al territorio della regione Lombardia. Egli pertanto, secondo i giudici, non si era trovato in una situazione di isolamento, né di quarantena.
Era inevitabile che i disagi determinati dalla diffusione del virus incidessero sulle procedure selettive e sui concorsi pubblici (laddove non sospesi). Non resta che monitorare l’evoluzione della normativa emergenziale e, nelle more, le risposte rese dalla giurisprudenza.