Con l’ordinanza interlocutoria n. 1284 del 20 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della trattazione di alcune questioni di particolare rilevanza giuridica riguardanti l’ammissibilità dell’azione di arricchimento senza causa in caso di nullità del contratto per difetto di forma scritta.
1. - I fatti di causa
In seguito all’opposizione proposta dal Caseificio C.M. avverso una ingiunzione di pagamento emessa per il pagamento del canone acqua, si è costituito il Comune di Bojano chiedendo il rigetto dell’opposizione ed in via subordinata, in caso di accoglimento, ai sensi dell’art. 2041 c.c., la condanna al pagamento della somma, secondo le quantità indicate in fattura.
Avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, con cui è stata accolta l'opposizione, ha proposto gravame il Comune di Bojano.
La Corte d'Appello di Campobasso nel confermare l'annullamento dell'ingiunzione ha, però, accolto, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda riconvenzionale, condannando la parte appellata ai sensi dell'art. 2041 c.c. al pagamento di una somma di denaro, sulla base delle quantità indicate in fattura.
Letto il ricorso per cassazione proposto dal Caseificio, la Cassazione ne ha disposto la trattazione in pubblica udienza in quanto con il ricorso erano state sollevate importanti questioni di rilevanza nomofilattica.
In particolare, le questioni sollevate vertono:
“1) sulla possibilità o meno di configurare - al lume del recente insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 33954/2023 - la sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c., stante l'intervenuta declaratoria di nullità del contratto;
2) sulle modalità con cui, venendo meno il contratto, sia possibile accertare e misurare il depauperamento dell'ente erogatore e il contestuale arricchimento dell'utilizzatore, ed in particolare se sia possibile utilizzare il contatore”.
2. - L’ordinanza interlocutoria n. 1284 del 20 gennaio 2025
Nell’affrontare le questioni sopra indicate, la Cassazione, nell’ordinanza in commento, ha, in via preliminare, rilevato che risulta accertato e non controverso tra le parti che il Comune molisano abbia fornito il servizio idrico alla ditta individuale del ricorrente per gli anni in parola, benché in assenza di contratto stipulato per iscritto, dunque dichiarato nullo per difetto di forma.
Inoltre, prima di procedere alla disamina della prima questione, la Cassazione ha fin da subito ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite che con la sentenza n. 33954/2023 hanno affermato quanto segue: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (leggi sul nostro sito: “La sussidiarietà dell’azione di ingiustificato. Le Sezioni Unite fanno chiarezza”).
Le Sezioni Unite hanno optato per un concetto di “sussidiarietà in astratto temperata”.
L’azione di ingiustificato arricchimento è un rimedio restitutorio mirante a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti, hanno affermato le Sezioni Unite, dell’arricchimento che non sia sorretto da una “giusta causa”.
Si tratta di un rimedio di carattere generale, ma sussidiario, costituendo norma di chiusura dell’ordinamento, “attivabile in tutti quei casi in cui l'arricchimento di un soggetto in danno di altro soggetto non sia "corretto" da specifiche disposizioni di legge”.
La volontà che è alla base dell'introduzione dell'art. 2042 c.c., dicono le Sezioni Unite, “è quella di preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni della norma, ammettendo che si possa agire con l'azione di arricchimento anche nei casi in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare (...) e, quindi, con riferimento ai casi di più frequente applicazione, per la prescrizione ovvero per la decadenza", sicché la "regola della sussidiarietà impone di affermare che, se l'impoverito dispone di altre difese, l'azione di arricchimento non può essere esercitata, e ciò vale anche se le altre difese, già pertinenti al soggetto, siano andate perdute (...)”.
Le Sezioni Unite hanno altresì affermato quale regola generale che resta preclusa la possibilità di agire ex art. 2041 c.c. “in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
In relazione alla prima questione, nell’ordinanza in commento, la Cassazione ritiene che il percorso motivazionale, rispetto al titolo contrattuale nullo di cui alla sentenza a Sezioni Unite più volte citata, meriti un approfondimento, residuando sullo sfondo non pochi aspetti controversi.
In particolare, afferma la Cassazione: “posto che la declaratoria di nullità del contratto dovrebbe di regola lasciare spazio indiscriminato all’ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, perché il titolo sarebbe carente ab origine […], la limitazione affermata dalle stesse Sezioni Unite, laddove se ne nega l'esperibilità nel caso in cui la nullità stessa discenda dalla violazione di norma imperativa o sia contraria all'ordine pubblico, pare postulare la sussistenza di un ulteriore elemento, ossia un giudizio di disvalore, o di incompatibilità di fondo con l'ordinamento, circa la pretesa attorea avanzata principaliter, come ad es. nel caso in cui il contratto su cui essa sia strutturata sia affetto da causa illecita, o costituisca il mezzo per eludere una norma imperativa, o sussista un motivo illecito comune alle parti, secondo quanto previsto dagli artt. 1343-1345 c.c.; di ciò, per vero, pare potersi scorgere una eco nella stessa motivazione della sentenza n. 33954/2023, laddove si fa riferimento, come s'è visto, ad una "nullità (che) derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative”.
La regola affermata sul piano generale della esclusione dell’ammissibilità dell’azione ex art. 2041 c.c., ove il contratto sia stato dichiarato nullo per contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico, pone alcune eccezioni rilevate dalle stesse Sezioni Unite.
In particolare, si v. Cass. n. 10427/2002 che, nel riconoscere l’ammissibilità dell’azione in discorso nel caso di “contratto di agenzia nullo per contrarietà a norma imperativa, in quanto stipulato con soggetto non iscritto nel relativo albo” ha affermato invece che “Nessuna distinzione (...) può farsi tra il contratto semplicemente illegale, perché, come nella specie, contrario ad una norma imperativa (...) e il contratto nullo per illiceità della causa dovuta a contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico, ai sensi degli artt. 1418, comma 2, e 1343 c.c., in quanto sarebbe preclusiva dell'azione generale di arricchimento solo la nullità del contratto per illiceità della causa dovuta a contrarietà al buon costume (...)”.
È quindi evidente l'importanza della questione.
Nell’ordinanza in commento, la Cassazione ritiene necessario per poter stabilire quale sia il perimetro della sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 c.c., interrogarsi sulla portata di tutti gli elementi integrativi dell’azione stessa, compresa ovviamente la nozione di “giusta causa”.
Inoltre, sempre nell’ordinanza in commento, la Cassazione ha rilevato come anche un’altra questione non sia stata compiutamente affrontata dalla Sezioni Unite.
Il tema è quello del rapporto con l’azione di ripetizione di indebito, nel caso di dichiarazione di nullità del contratto già eseguito, anche parzialmente.
Colui che agisce in forza di un titolo contrattuale per l’adempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c., nel caso in cui il contratto si riveli nullo, per poter ottenere il riallineamento della propria posizione patrimoniale e la neutralizzazione degli effetti del contratto nullo, può esperire l'azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 ss. c.c., che, dice la Cassazione, “relega (anzi, mantiene) il rimedio di cui all'art. 2041 c.c. in posizione sussidiaria, appunto come previsto dall'art. 2042 c.c. dal che dovrebbe de plano inferirsene l'inammissibilità”.
3. - Le questioni nomofilattiche da sottoporre alle Sezioni Unite.
A conclusione dell’ordinanza in commento la Cassazione ha reputato necessario rimettere gli atti alla Prima Presidente affinché la stessa valuti l’opportunità di assegnare alle Sezioni Unite la trattazione del ricorso e, nello specifico, le seguenti questioni:
“1) se, in riferimento al principio affermato dalla recente sentenza Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2023, n. 33954, Rv. 669447-01, avuto riguardo alla residualità dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2042 c.c. ed ove non risulti opportuna la definizione della nozione di "giusta causa" in carenza della quale è data l'azione in parola, l'ipotesi di nullità del contratto della P.A. per difetto di forma scritta rientri o meno nelle cause di nullità per violazione di norme imperative o per contrarietà all'ordine pubblico, qualificate ostative all'ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.;
2) se, ancora in riferimento al suddetto principio, il giudizio sull'ammissibilità dell'azione possa essere declinato diversamente, in caso di declaratoria di nullità del contratto per difetto di forma scritta, qualora, come nella specie, il soggetto "impoverito" sia la stessa P.A. e non la sua controparte privata;
3) se, infine e sempre in riferimento al suddetto principio, ove al quesito di cui sub 1) si risponda nel senso dell'ammissibilità dell'azione, abbia rilievo la circostanza che il contratto dichiarato nullo abbia ad oggetto prestazioni di dare, stante quanto previsto - quale possibile azione alternativa, offerta dall'ordinamento già sul piano astratto - dagli artt. 2033 ss. c.c. in tema di ripetizione d'indebito oggettivo”.
Sullo stesso tema, leggi sul nostro sito:
“La sussidiarietà dell’azione di ingiustificato arricchimento. In attesa della Sezioni Unite”
“La sussidiarietà dell’azione di ingiustificato. Le Sezioni Unite fanno chiarezza”.