La retroattività del licenziamento al momento dell’avvio del procedimento disciplinare non opera se la contestazione è antecedente all’entrata in vigore dell’art. 1, co. 41, L. 92 del 2012 (Legge Fornero).
Questo il principio affermato dalla Cassazione, con sentenza del 21 febbraio 2025, n. 4655.
Il caso
A una dipendente bancaria era stata contestata, con lettera del 18 aprile 2012 ricevuta il 10 maggio 2012, una condotta per la quale la stessa era stata indagata in sede penale, ed in relazione alla quale già era stata disposta la sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 37, co. 3, CCNL del Credito vigente ratione temporis.
A seguito delle giustificazioni della lavoratrice era stato poi sospeso il procedimento disciplinare in attesa dell’esito del giudizio penale.
Accertata dal Giudice penale la responsabilità della lavoratrice, in data 12 ottobre 2012 la datrice di lavoro ha integrato la contestazione disciplinare e, successivamente, in data 5 dicembre 2012, intimato licenziamento per giusta causa, con effetto dal 10 maggio 2012, data di ricezione della prima lettera di contestazione disciplinare.
Il quadro normativo
La retroattività degli effetti del licenziamento è disciplinata dall’art. 1, co. 41, Legge, 28 giugno 2012, n. 92, a norma del quale il licenziamento “produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato”, salvo l'effetto sospensivo in caso di maternità o paternità ovvero da infortunio occorso sul lavoro.
Il tema posto dalla applicazione della disposizione al caso in esame è costituito dalla circostanza che il procedimento disciplinare in questione, avuto riguardo al suo avvio (10 maggio 2012) e alla conclusione (5 dicembre 2018), si è posto a cavallo rispetto all'entrata in vigore della stessa disposizione (18 luglio 2012).
La decisione della Corte d’Appello
La Corte territoriale ha ritenuto che la norma richiamata fosse “da applicare a tutti i licenziamenti intervenuti dopo la sua entrata in vigore” e che la retroattività del licenziamento “era collegata all'inizio dell'unico procedimento disciplinare datato 18 aprile 2012, essendo, la nota del 12.10.2018, solo integrativa del procedimento già avviato”.
Avverso il capo che ha sancito l’applicazione della retroattività degli effetti del licenziamento ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, invocando il principio tempus regit actum, in forza del quale ai fini dell’applicazione dell’art. 1, co. 41, L. 92/2012, dovrebbe aversi riguardo alle date del procedimento disciplinare e non a quella del licenziamento.
Le considerazioni della Cassazione
La Corte è stata chiamata a valutare se l'art. 1, co. 41 L. 92 del 2012, quanto alla retroattività degli effetti del licenziamento, possa disciplinare la fattispecie caratterizzata da un procedimento disciplinare iniziato anteriormente alla sua entrata in vigore.
Il Supremo Collegio muove dalla constatazione che “Il procedimento disciplinare è per sua natura suscettibile di un lasso temporale spesso non prevedibile in quanto necessitante, talvolta, di accertamenti ulteriori, oltre che, nel caso della coesistenza di un procedimento penale in corso, di un eventuale tempo di sospensione in attesa dell'esito giudiziale”.
Rammenta quindi che, per costante giurisprudenza di legittimità, è “unico il procedimento disciplinare anche quando il "dipanarsi" dell'azione abbia risentito di tempi più prolungati”, con l'individuazione, quale momento iniziale, della apertura dello stesso procedimento (il richiamo, tra le più recenti, è a Cass., Sez. Un. n. 18923/2021).
Applicando tali principi al caso di specie “deve certamente considerarsi unico il procedimento iniziato con l'invio della lettera di contestazione in data 18 aprile 2012, ricevuta dalla lavoratrice il 10 maggio 2012, sia pur seguito dall'ulteriore nota integrativa del 12 ottobre 2012, in quanto attinente all'intero addebito, ai medesimi fatti in origine contestati o comunque ad essi connessi”.
Ciò chiarito, nell’individuare il momento cui avere riguardo ai fini dell’applicazione dell’art. 1, co. 41, L. 92 del 2012, la sentenza in esame ritiene doversi dar rilievo:
A giudizio del Supremo Collegio l’applicazione della retroattività ai procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore della Legge n. 92 del 2012 non si pone in contrasto con i precedenti di legittimità (tra gli altri: Cass. n.25717/2018 e Cass. n. 16625/2015), in cui si è dato rilievo al momento del licenziamento per individuare la legge regolatrice del rapporto. Infatti, in quei casi, si trattava di stabilire la sanzione da applicare, per la quale veniva in rilievo solo il tempo del recesso. Diversamente, nel caso di specie, “deve attribuirsi rilievo al momento dell'inizio della procedura di contestazione trattandosi di effetti, quelli regolati dal comma 41, che vanno ad incidere sulla condizione del lavoratore sin da quel momento e che necessitano, pertanto, di essere noti e considerati nel contraddittorio che il procedimento instaura”.
Pertanto, la Corte conclude che la retroattività degli effetti del licenziamento, prevista dall’art. 1, co. 41, L. 92 del 2012, è applicabile ai procedimenti disciplinari avviati in epoca successiva all’entrata in vigore della disposizione in questione.
La restituzione della retribuzione erogata nel periodo di sospensione
La sentenza in commento, nel delibare il secondo motivo di ricorso, è stata poi chiamata a valutare se, in caso di declaratoria di legittimità del licenziamento, e retroattività degli effetti del medesimo, il lavoratore sia tenuto a restituire le retribuzioni percepite nel periodo di sospensione dall’attività lavorativa.
L’art. 37 CCNL Credito dispone che “l'impresa può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale, l'allontanamento dal servizio del lavoratore/lavoratrice per motivi cautelari” e che “comunque il lavoratore allontanato dal servizio conserva, per il periodo relativo, il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente contratto collettivo di lavoro”.
La Corte rileva che, in forza della disposizione contrattuale collettiva, “il periodo di allontanamento dal servizio è l'effetto di una scelta datoriale di mera opportunità di non avvalersi in concreto della prestazione lavorativa, sicché non intacca il sinallagma funzionale del rapporto, sinallagma che non potrebbe mai essere sospeso per scelta d'una sola parte al di fuori delle ipotesi tassative espressamente previste dalla legge”.
Dunque, il lavoratore, anche in caso di successivo accertamento della legittimità del licenziamento, non è tenuto a restituire gli importi percepiti nel periodo di sospensione.