Un passeggero, deducendo di aver subito danni a bordo di un treno Intercity, ha citato in giudizio la società di trasporto ferroviario al fine di ottenere il risarcimento dei pregiudizi patiti.
Dopo che entrambi i giudici di merito hanno rigettato la domanda, l’attore ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e lamentando che, nei precedenti gradi, sarebbero stati trascurati “gli aspetti contrattuali della vicenda, anche in termini di onere della prova”.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con un’ordinanza che fa il punto sulla distribuzione dell’onere della prova nel caso di danni subiti dal viaggiatore (ordinanza n. 13958 del 3 maggio 2022).
In particolare, nel solco di precedenti pronunce conformi (Cass. n. 249/2017; n. 33449/2019), la Suprema Corte ha affermato che, nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l’onere di provare, oltre all’esistenza ed all’entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l’evento dannoso.
Il vettore, invece, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 1681 c.c., comma 1, deve dimostrare che l’evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l’eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell'art. 1227 c.c.
Nel caso di specie, secondo la Corte, il Giudice di merito aveva correttamente applicato tale principi, rigettando la domanda risarcitoria per mancanza di prova sufficiente delle modalità del sinistro e del nesso causale tra lo stesso e le lesioni.