Con l’interpello n. 4/2024 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha risposto alle questioni che gli erano state sottoposte in merito alla figura del preposto alla sicurezza. In particolare, i quesiti erano i seguenti:
Dopo aver premesso il contenuto delle disposizioni di legge che vengono in rilievo (artt. 2, 18, 19, 26 e 55 del d. lgs. 81/2008), la Commissione ha sottolineato che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione. Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio - a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico - funzionali.
Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore, le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.
Da qui la conclusione secondo la quale, in considerazione della peculiarità e dell’importanza del ruolo del preposto, deve considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione. Inoltre, l’individuazione del preposto deve essere effettuata tenendo in considerazione del fatto che tale ruolo deve essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività.