Con interpello n. 2/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso il proprio parere in merito alla possibilità di applicare lo sgravio contributivo previsto dell’articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro intermittente (clicca qui per il testo integrale pubblicato sul sito ufficiale)
Come rammenta il documento, i commi 180 e 181 dell’articolo 1 della legge n. 213/2023 prevedono per il triennio 2024-2026 una decontribuzione totale della quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri con tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
Sotto il profilo soggettivo, pertanto, l’esonero contributivo è rivolto alle lavoratrici madri dipendenti, sia del settore pubblico che privato, con la sola esclusione del lavoro domestico. Sul piano oggettivo, l’agevolazione riguarda esclusivamente la quota dei contributi a carico delle lavoratrici, traducendosi in un incremento della busta paga al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono del mondo del lavoro da parte delle lavoratrici madri.
Secondo il Ministero, per risolvere la questione, occorre fare riferimento non solo al dato letterale della norma, che rinvia alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche alle finalità economiche alle quali tende l’agevolazione, consistente in un intervento a sostegno delle lavoratrici madri che beneficiano di un incremento della retribuzione netta. Si tratta, dunque, di un intervento volto non a promuovere la stabilità dei rapporti di lavoro, quanto, piuttosto, ad incrementare i livelli retributivi riconosciuti alle lavoratrici madri e a sostenere il reddito delle famiglie con figli minori, senza determinare alcun vantaggio specifico per i datori di lavoro.
Tenuto conto della mancata espressa esclusione del lavoro intermittente e della specifica finalità di sostenere il reddito delle lavoratrici madri – esigenza ancora più evidente rispetto a lavoratrici poste in una posizione di maggiore fragilità connessa allo svolgimento di un contratto flessibile – il Ministero ha ritenuto di aderire ad un’interpretazione estensiva della disposizione coerentemente alla sua ratio.
Da qui la conclusione secondo la quale il beneficio contributivo di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge n. 213/2023 può essere riconosciuto anche alle lavoratrici madri che siano occupate con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.