Cosa prevede la normativa

L’art. 10, comma 1°, D. Lgs. n. 22/2015 prevede testualmente che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde” ad un importo prestabilito “deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”. L’art. 11, comma 1°, lett. c), del medesimo Decreto Legislativo prevede, poi, che il lavoratore decada dal diritto alla fruizione della NASpI nel caso di inottemperanza all’obbligo di comunicazione più sopra trascritto.

Il caso

Il disoccupato richiedente la NASpI aveva iniziato a svolgere un’attività di lavoro autonomo già prima della cessazione del rapporto di lavoro subordinato in relazione al quale aveva richiesto di fruire dell’indennità di disoccupazione; all’atto di tale richiesta, pertanto, egli ha omesso di comunicare all’INPS di star svolgendo un’attività di lavoro autonomo e, conseguentemente, il reddito annuo che prevedeva di trarne.

La domanda amministrativa dell’indennità di disoccupazione è stata rigettata dall’INPS.

Avverso tale rigetto ha proposto ricorso il lavoratore.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Torino hanno accolto la domanda del lavoratore ritenendo che nessuna decadenza potesse ritenersi intervenuta per non aver egli comunicato entra trenta giorni dalla presentazione della domanda amministrativa di NASpI il reddito che prevedibilmente avrebbe percepito per l’attività di lavoro autonomo intrapresa; e ciò perché tale attività era stata appunto intrapresa dal lavoratore precedentemente alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato (cui poi è conseguita la richiesta della NASpI). Pertanto, a supporto della loro decisione i giudici del merito hanno valorizzato un’interpretazione rigorosamente letterale dell’art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 22/2015 più sopra richiamato.

Avverso tale decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Ente previdenziale.

La soluzione prospettata dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 1053/2024

La Corte muove innanzi tutto da una ricognizione della funzione dell’indennità di disoccupazione: essa è finalizzata ad assicurare temporaneamente una forma di assistenza ai lavoratori che, a causa della cessazione involontaria del rapporto di lavoro subordinato, si trovano nell’impossibilità di far ricorso a forme alternative di reddito da lavoro. La Cassazione passa poi ad analizzare la propria giurisprudenza in tema di indennità di disoccupazione, a mente della quale spetta al lavoratore collocato in cassa integrazione dare comunicazione preventiva all’INPS dello svolgimento di una nuova attività lavorativa, posto che l’omessa comunicazione fa decadere il lavoratore dal diritto alla relativa indennità.

La valorizzazione di quanto sopra, cioè della funzione oggettiva dell’indennità di disoccupazione e dell’analisi della giurisprudenza in fattispecie analoghe, inducono la Corte ad aderire alla tesi dell’INPS, una tesi che si fonda sul contenuto precettivo dell’art. 12 delle Preleggi[1] e che si sostanzia in una ricostruzione del disposto normativo che privilegia “l’intenzione del legislatore” rispetto a quella che, facendo leva su di un’interpretazione meramente letterale della legge, finisce per negare in radice la funzione dell’indennità di disoccupazione come forma di assistenza per quei lavoratori che non siano nelle condizioni di reperire aliunde reddito da lavoro. Più in particolare, la Corte afferma che (enfasi grafiche nostre) “il corretto significato delle parole ‘entro un mese dall’inizio dell’attività’ deve essere riferito alla data dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo rilevante ai fini della Naspi ossia dall’inizio della concomitanza dell’indennità Naspi e dell’attività di lavoro autonomo, cioè, dal momento della presentazione della domanda amministrativa, nel caso in cui lo svolgimento di attività di lavoro autonomo fosse stata intrapresa prima della data della cessazione del rapporto di lavoro subordinato che aveva dato corso al periodo di disoccupazione, senza quindi alcuna distinzione tra omessa e tardiva comunicazione oltre i trenta giorni e tra chi già aveva in corso, al momento della domanda di Naspi, un’attività di lavoro autonomo e chi la inizia dopo aver cominciato ad usufruire della Naspi”.


[1] Il quale così dispone: “nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”.

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