Il Ministero della Giustizia ha pubblicato le nuove specifiche tecniche del processo telematico che entreranno in vigore il 30 settembre 2024 (in calce il testo integrale del provvedimento).

Tra le misure maggiormente attese e richieste vi è l’introduzione della possibilità di depositare file in diversi formati multimediali, come video e audio (Video - formati video delle famiglie MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi). d) Audio: MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif)).

Inoltre, la dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti e allegati sarà ora di 60 Megabyte per busta telematica (e non più 30).

Al fine di velocizzare i tempi di deposito, le nuove specifiche tecniche introducono, poi, un meccanismo di accettazione automatica dei depositi telematici civili. A seguito dell’invio dell’atto processuale i sistemi informativi ministeriali procederanno alla verifica e alla accettazione automatica del deposito degli atti inviati, salvi i casi di anomalia ovvero quelli in cui sarà necessario l’intervento degli operatori di cancelleria.

Solo in caso di anomalia bloccante (FATAL) ci sarà l’intervento della cancelleria; in quel caso, il gestore dei servizi telematici invierà al depositante un messaggio di posta elettronica certificata, contenente la comunicazione del rifiuto dell’accettazione dell’atto. In caso di accettazione dell’atto, anche dopo l’intervento degli operatori di cancelleria, il gestore dei servizi telematici invierà al depositante un messaggio di posta elettronica certificata, contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto, con effetto a decorrere dal momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione.

Altra novità è la possibilità di trasmettere richieste di notificazione all’Unep tramite posta elettronica certificata.

Le specifiche si soffermando anche sull’attestazione di conformità di una copia informatica che deve essere inserita in un documento informatico in formato PDF e deve contenere una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata

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