Il 18 novembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione Europea la direttiva 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE.

I punti principali della direttiva che avevamo individuato nel dare notizia dell’adozione del testo da parte del Consiglio (In arrivo nuove norme sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso) sono stati confermati. In particolare:

  • la definizione di ‘prodotto’ (art. 4) viene estesa al software e ai file per la fabbricazione digitale, ricomprendendo “ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi; include l’elettricità, i file per la fabbricazione digitale, le materie prime e il software”;
  • il diritto al risarcimento (art. 6) si applica solo alle seguenti tipologie di danno: a) morte o lesioni personali, compresi i danni psicologici riconosciuti da un punto di vista medico; b) danneggiamento o distruzione di qualsiasi bene, tranne: i) il prodotto difettoso in sé; ii) un prodotto danneggiato da un componente difettoso che è integrato in tale prodotto o interconnesso con questo dal fabbricante di tale prodotto o sotto il controllo di tale fabbricante; iii) i beni usati esclusivamente a fini professionali; c) distruzione o corruzione di dati non usati a fini professionali;
  • un prodotto è considerato difettoso se non offre la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi o che è prevista dal diritto dell’Unione o nazionale e, nel valutare il carattere difettoso, sono prese in considerazioni tutte le circostanze, comprese quelle elencate all’art. 7 (ad esempio, l’uso ragionevole del prodotto, le specifiche esigenze del gruppo di utenti cui è destinato);
  • nel caso di prodotto riparato e aggiornato al di fuori del controllo del fabbricante originario, l'impresa o la persona che apporta la modifica sarà ritenuta responsabile;
  • la persona danneggiata potrà chiedere l’accesso ad elementi di prova pertinenti a disposizione del fabbricante; il giudice potrà ordinare all’azienda di rivelare le informazioni “necessarie e proporzionate” per aiutare le vittime di danni con le richieste di risarcimento;
  • per garantire che i consumatori siano risarciti per i danni causati da un prodotto fabbricato al di fuori dell'UE, l'impresa che importa il prodotto o il rappresentante con sede nell'UE del fabbricante estero potrà essere ritenuta responsabile dei danni;
  • si presume l’esistenza del nesso di causalità tra il carattere difettoso del prodotto e il danno nel caso in cui sia stato provato che il prodotto è difettoso e che la natura del danno cagionato è compatibile con il difetto in questione (art. 10); se il consumatore danneggiato incontrerà difficoltà eccessive per dimostrare il carattere difettoso del prodotto o il nesso causale tra il carattere difettoso e il danno, il giudice potrà presume il carattere difettoso del prodotto o il nesso di causalità tra il carattere difettoso e il danno.

Qui il testo pubblicato.

Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 9 dicembre 2026.

Un cliente aveva citato in giudizio la propria banca assumendo di aver subito prelievi fraudolenti dal proprio conto corrente, imputando gli stessi alla negligenza della convenuta che, a suo dire, non aveva adottato le cautele idonee a scongiurare operazioni illecite da parte di terzi. Il Tribunale e la Corte territoriale avevano respinto la domanda ed il cliente aveva così proposto ricorso per cassazione.

Nell’accogliere parte dei motivi di impugnazione prospettati dal cliente, la Cassazione (ordinanza n. 23683 del 4 settembre 2024) ha confermato i principi che devono essere seguiti in tema di onere della prova in tali controversie.

In particolare, la Corte ha richiamato la motivazione della sentenza n. 3780 del 2024  (ne avevamo parlato in Il cliente vittima di frode informatica deve essere risarcito dalla Banca) sottolineando che la diligenza a carico del professionista, per quanto concerne i servizi posti in essere in favore del cliente, ha natura tecnica e deve valutarsi tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo come parametro quello dell'accorto banchiere.

La giurisprudenza di legittimità, in effetti, come ricorda l’ordinanza, è consolidata nel ritenere che la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, deve essere esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente ed il riparto degli oneri probatori posto a carico delle parti segue il regime della responsabilità contrattuale.

Mentre, pertanto, il cliente è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza, il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure dirette a garantire la sicurezza del servizio.

Ne consegue che, poiché la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente è “una eventualità rientrante nel rischio d'impresa”, la banca, per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare “la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore”.

In questo contesto, la Corte ha rammentato che, in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), “è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento - prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente - la possibilità di un'utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo”.

Da qui il corollario secondo il quale, anche prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, l’erogatore di servizi è tenuto a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente.

Nel caso di specie, secondo la Cassazione, la Corte territoriale non aveva osservato tali principi.

Il ricorso, come detto, è stato accolto, con rinvio al giudice d’appello in diversa composizione.

In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.

Questo il principio affermato dalla terza Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 8 luglio 2024, n. 18518, nell’ambito di un’adunanza camerale dedicata a una pluralità di ricorsi in materia di danno da cose in custodia, secondo una metodologia già adottata con riferimento a peculiari questioni sottoposte al vaglio della medesima Sezione. 

La vicenda processuale trae origine dalla domanda risarcitoria proposta dagli eredi di un motociclista, rimasto vittima di un incidente mortale, nei confronti del Comune, gestore della rete stradale. I Giudici del merito avevano rigettato la domanda sulla base del rilievo che la condotta, ritenuta imprudente, del danneggiato – il quale, pur in presenza di condizioni metodologiche avverse, non aveva rispettato il limite di velocità e non aveva indossato un casco conforme alla normativa di sicurezza – avrebbe avuto una incidenza causale esclusiva nella produzione dell’evento dannoso.

L’ordinanza in commento muove dalla affermazione della natura oggettiva della nozione di "caso fortuito", che è andata accreditandosi presso la giurisprudenza di legittimità, in contrasto con la diversa tesi che identificava il “caso fortuito” con l'assenza di colpa.

Come ancora di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (in questi Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483).

Nel solco di tale principio, Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142, ha sottolineato che “il fatto integrante il "caso fortuito" e', dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”.

Nelle scorse settimane abbiamo dato conto delle argomentazioni proposte da Cass., 3 maggio 2024, n. 11942 (v. nota di commento Nessuna responsabilità da cose in custodia del comune se il runner è negligente), la quale ha ribadito la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e sottolineato come la stessa possa essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo.   

Già in precedenza, l’ordinanza n. 35966 del 27 dicembre 2023 (pubblicata sul nostro sito con commento di Maria Santina Panarella, La condotta del danneggiato eccezionalmente incauta può costituire caso fortuito?), ha sottolineato che, ai fini dell’esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve attribuirsi “rilievo delle sole condotte "oggettivamente" non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile”. Su queste premesse ha ritenuto che la vittima di una rovinosa caduta, nel decidere di utilizzare la passerella al fine di accedere alla spiaggia, sebbene vi fosse un accesso all’arenile alternativo e più sicuro, avrebbe posto in essere una condotta assolutamente incauta che, per quanto in astratto prevedibile, integrerebbe gli estremi del caso fortuito.

Sviluppando questi rilievi, Cass., ordinanza 20 luglio 2023, n. 21675 (sul nostro sito con commento di Maria Santina Panarella, Responsabilità oggettiva per danno da cose in custodia e doveri di cautela: nessun risarcimento per chi cammina a piedi nudi a bordo piscina e cade), ha escluso il risarcimento per l’utente della piscina caduto mentre camminava a piedi nudi a bordo della piscina stessa.

L’ordinanza in commento, ricostruita la nozione di “caso fortuito” nei termini di cui sopra, si pone sul piano del corretto riparto dell’onere probatorio, evidenziando che i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., e cioè “la derivazione del danno dalla cosa e la custodia" devono essere provati dal danneggiato. Incombe, invece, sul custode "la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito»”. Sviluppando questi rilievi, continua il Supremo Collegio, “se la colpa deI custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme aI modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato aIle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento".

La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza di merito là dove aveva addebitato alla parte che assumeva essere stata danneggiata (ovvero, nella specie, ai congiunti della vittima del sinistro mortale), un onere probatorio gravante, invece, sul custode, affermando che “parte attrice, a fronte delle condizioni di luogo, strada percorsa di notte e con forte vento, non ha fornito alcun elemento idoneo a provare la condotta di guida diligente e prudente”.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram