A distanza di soli 6 giorni dalla sentenza n. 12449 del 2024, le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute nuovamente – e sia pure con una pronuncia puramente in rito, per le ragioni delle quali si dirà subito dopo - sulla questione dei “super interessi” di cui all’art. 1284, comma 4, c.c.
Questa volta le Sezioni Unite con la sentenza n. 12974 del 13 maggio 2024 si sono pronunciate a seguito del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Parma con l’ordinanza del 3 agosto 2023.
In quella sede, il giudice remittente aveva disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto riguardante l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. ai ‘crediti di lavoro’ e alle obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale (per una più ampia descrizione della ordinanza del Tribunale di Parma si v., sul nostro sito, Applicabilità dell’art. 1284, co. 4, c.c. ai ‘crediti di lavoro’: una questione controversa).
Con la citata sentenza n. 12449 del 2024 (per un commento della quale v. l’articolo di Stefano Guadagno, Gli interessi legali sono quelli del 1° comma dell’art. 1284 c.c. se non risulta diversamente dal titolo esecutivo), la Cassazione a Sezioni Unite ha enunciato il seguente principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La predetta pronuncia ha fatto venir meno uno dei presupposti di ammissibilità del rinvio ai sensi dell’art. 363 - bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Parma e costituito proprio dalla necessità della decisione della questione di diritto per la definizione anche parziale del giudizio (cfr., in particolare, il n. 1 dell’art. 363 – bis).
Infatti, nel caso affrontato dall’ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano oggetto della sentenza delle S.U. n. 12449/2024, così come nel caso affrontato dall’ordinanza del Tribunale di Parma, che si riferiva ad un giudizio di opposizione a precetto, il titolo giudiziale si limitava a disporre il pagamento degli interessi senza alcuna specificazione.
Atteso che requisito del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. è che la “questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio”, la mancata specificazione del tipo di tasso d’interesse, ha di fatto assorbito tutte le altre, proprio perché ha fatto venir meno uno dei presupposti del rinvio, le Sezioni Unite hanno dichiarato l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale e rimesso gli atti al Tribunale di Parma.