Il decreto “salva infrazioni”, d. l. 16 settembre 2024, n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” è intervenuto (anche) sulla disciplina dell’abuso dei contratti a tempo determinato.

Come ha osservato il Ministero del Lavoro, il decreto interviene a seguito della procedura di infrazione n. 2014/4231, nell’ambito della quale l’Unione Europea aveva ritenuto non corretto il recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva 1999/70/CE sui rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva né sanzionava a sufficienza l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.

L’art. 11 del decreto ha modificato l’art. 28 del d.lgs. 81/2015 in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva da corrispondere in caso di abuso nel il settore privato. In particolare:

  • ha abrogato il 3° comma (che disponeva la riduzione alla metà della soglia massima dell'indennizzo, in presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie);
  • ha aggiunto, al 2° comma, dopo il primo periodo (che dispone che, nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto), il seguente inciso: “Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”.

Analogo intervento vi è stato nel settore del pubblico impiego.

In particolare, l’art. 12, apporta modifiche all’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. È ora previsto che “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'’buso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.

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