Con l’ordinanza del 17 febbraio 2025 n. 4034 la Cassazione ha affrontato un caso in cui l’avvocato, ricevuta la terza pec del deposito telematico con la dicitura “errore imprevisto”, non si sia attivato in tempi ragionevolmente contenuti e rispettosi del principio della durata ragionevole del processo per rinnovare il deposito o richiedere la rimessione in termini. La Corte ha quindi dichiarato inapplicabile quest’ultimo istituto.
1.- I fatti di causa
La sig.ra… proponeva appello contro la sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in suo favore.
Poiché l’appello veniva dichiarato improcedibile per iscrizione a ruolo tardiva, la stessa proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di ricorso.
In particolare, la ricorrente denunciava la violazione del D.L. 179/2012, art. 16 bis co. 7, e successive modifiche, e del D.M. 44/2011 art. 13 co. 2, per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che il messaggio PEC (terza PEC), ricevuto l’08/06/2022 e contenente una comunicazione di errore tecnico, fosse sufficiente a rendere l'appellante edotta dell’esito negativo del deposito telematico dell’iscrizione a ruolo.
Nel ricorso è stata altresì censurata la mancata rimessione in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c. ai fini della
rinnovazione dell'iscrizione.
Secondo la ricorrente “il deposito è valido al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (seconda PEC), come previsto dall'art. 16 bis co. 7 D.L. 179/2012 e dal D.M. 44/2011. La terza PEC, contenente messaggi di anomalia (nel caso specifico un 'errore imprevisto'), non sarebbe idonea a generare consapevolezza legale circa un errore fatale bloccante, essendo necessaria una successiva comunicazione (quarta PEC) che formalizzi l'esito del deposito come accettato o rifiutato”.
Mentre per il giudice di secondo grado l'appello doveva essere dichiarato improcedibile in quanto la ricezione della terza PEC avrebbe reso immediatamente percepibile la necessità di ulteriori verifiche.
La ricorrente ha affermato altresì di non essere stata in grado di rilevare l'effettiva criticità fino al 12/09/2022, quando, mediante accesso fisico in cancelleria, ha appreso che il deposito non era stato accettato per un errore tecnico riguardante la ricevuta del pagamento del contributo unificato.
Ha quindi rinnovato lo stesso giorno l’iscrizione a ruolo, allegando i documenti del primo deposito.
2. – L’ordinanza della Cassazione
Nell’ordinanza in commento, la Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato ritenendo che la ricorrente non si sia attivata in modo tempestivo al fine della rimessione in termini.
A tal fine, la Cassazione ha riportato le argomentazioni del giudice di secondo grado, il quale ha affermato che: “Nel caso di specie... l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 30/05/2022, ma l'iscrizione a ruolo presso la cancelleria del Tribunale adito risulta avvenuta il 12/09/2022.... Nella nota depositata unitamente all'atto di citazione, l'appellante ha rappresentato e documentato di aver ricevuto la seconda PEC di deposito e iscrizione a ruolo del giudizio (relativa alla consegna dell'atto) in data 8/06/2022 e ha dedotto che il mancato perfezionamento dell'iscrizione a ruolo è dipeso da un 'errore fatale' del sistema telematico. Non ha però dimostrato la fondatezza rimessione in termini. Ed infatti, anche a voler superare, sotto il profilo formale, la mancanza di un'espressa ed apposita istanza di rimessione in termini (interpretando la rinnovazione dell'iscrizione a ruolo e la nota con cui sono stati esplicati i fatti occorsi come richiesta di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., sia pure in via implicita), una tale richiesta non può considerarsi tempestivamente presentata”.
Nella parte conclusiva del ragionamento, il giudice di secondo grado ha ritenuto che contrariamente a quanto affermato dall’appellante – e cioè “di essere venuta a conoscenza dell'esistenza di un errore fatale nel deposito telematico dell'iscrizione a ruolo solo a seguito di un accesso alla cancelleria il 12/09/2022, - già dal contenuto della terza PEC ricevuta in data 8/06/2022 si ricavava che all'esito dei controlli automatici erano emerse problematiche nel deposito.
Già da quel momento avrebbe dovuto attivarsi o procedendo ad una immediata rinnovazione dell'iscrizione a ruolo o quantomeno monitorando l'esito definitivo del deposito telematico al fine di avanzare un'istanza ex art. 153 c.p.c. “in tempi ragionevolmente contenuti e rispettosi del principio della durata ragionevole del processo”.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto che la reazione della ricorrente, la quale si è attivata con la rinnovazione dell'iscrizione a ruolo solo in data 12/09/2022, a distanza di tre mesi dalla scadenza del termine ex artt. 347 e 165 c.p.c. e comunque dalla scoperta dell'esito negativo dei controlli automatici, dovesse “ritenersi ingiustificatamente tardiva, anche alla luce di un parametro valutativo di ragionevolezza in relazione agli oneri processuali posti a carico delle parti”.
Il predetto ragionamento del giudice d’appello è stato pienamente condiviso dalla Cassazione che, dopo aver richiamato un recentissimo precedente giurisprudenziale (cfr. Cass. 21282/2024), ha specificato come la rimessione in termini presupponga l’assenza di colpa.
A tal proposito la Corte ha richiamato quanto affermato Cass. 30514 del 2022, ove si precisa che certamente “la serie di messaggi PEC che scandisce il deposito telematico di atti (descritti dalle 'specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale'), così come le indicazioni date dalla cancelleria alle parti, sono una specie di istruzioni che l'amministrazione della giustizia dà alle parti e, pertanto, sono fonti di affidamento qualificato, meritevole di essere considerato nell'ambito del procedimento di rimessione in termini”. Tuttavia, ciò vale laddove: “in forza dei loro difetti, s'inseriscano, con ruolo determinante, nella catena causale che sfocia nella decadenza, fermo restando che nel caso concreto l'apprezzamento circa la non imputabilità alla parte è affidato al giudice del merito”.
In conclusione, la Cassazione ha rigettato il ricorso.