In caso di ritardo del treno, al viaggiatore può spettare anche il risarcimento del danno esistenziale. Questa è la conclusione alla quale è giunta la Corte di Cassazione in una recentissima decisione (ord., 9 ottobre 2023, n. 28244).
Il caso prendeva le mosse dalla domanda avanzata dall’attore in primo grado che aveva citato in giudizio Trenitalia, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento della medesima Società in relazione al disservizio occorso in occasione del viaggio effettuato da un treno regionale, che era rimasto bloccato da una pesante nevicata, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda, condannando la Società ferroviaria al pagamento di cinque euro e venticinque centesimi a titolo di indennizzo da ritardo e di quattrocento euro a titolo di risarcimento del danno esistenziale. Il giudice di appello aveva poi rigettato l’impugnazione della decisione di primo grado proposta da Trenitalia che aveva così impugnato la sentenza di secondo grado innanzi alla Corte di Cassazione.
In primo luogo, la Suprema Corte ha rilevato come il Tribunale, con una valutazione di merito e, dunque, incensurabile, in sede di legittimità, aveva constatato l’oggettività del ritardo di quasi ventiquattro ore e l’omissione di ogni adeguata assistenza, aggiungendo altresì che i bollettini meterologici - al di là delle pur possibili evoluzioni ulteriormente peggiorative – avrebbero dovuto indurre l’esercente il servizio di trasporto ferroviario a predisporre, con precauzionale diligenza, misure organizzative di assistenza (indipendentemente dalla possibilità di porle in essere, in forma ridotta, una volta concretizzata la situazione di emergenza).
Con specifico riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale, tra le altre censure, la Società aveva addebitato alla sentenza la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1223,1225 e 2059 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La Corte di Cassazione ha reputato (anche) questo motivo infondato.
In particolare, secondo la Cassazione, la tutela riparatoria del danno non patrimoniale, estesa a situazioni giuridiche soggettive di rango costituzionale lese senza condotte integranti reato, nel caso di specie, poteva essere confermata perché “ciò che sostanzialmente era stato allegato, risponde alla tutela della libertà di autodeterminazione e di movimento che trova riconoscimento nella superiore normativa della Carta costituzionale; naturalmente, lo scrutinio, proprio del giudice di merito in fatto, deve superare non solo l'identificazione della situazione soggettiva lesa, e in specie della correlativa qualità, ma anche della soglia di sufficiente gravità e serietà”, individuata in via interpretativa dalla medesima Corte, quale limite imprescindibile della tutela risarcitoria.
A detta della Suprema Corte, nella vicenda in esame, il Tribunale, richiamando l’accertamento del giudice di prime cure aveva, evidentemente, quanto ragionevolmente, ritenuto il travagliato viaggio di quasi ventiquattro ore continuative in defatiganti condizioni di carenza di cibo, senza il necessario riscaldamento e possibilità di riposare, “un’offesa effettivamente seria e grave all'individuabile e sopra rimarcato interesse protetto, tale da non tradursi in meri e frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di generica insoddisfazione”.
Da qui il rigetto del ricorso.
Ma si tratta davvero di una decisione meritevole di essere citata nelle prime pagine dei quotidiani nazionali? Sicuramente contiene un riconoscimento importante, ma la decisione non può certo dirsi storica.
In effetti, i principi sulla quale sono poggiate le conclusioni sopra richiamate non possono dirsi nuovi.
Si pensi che già Cass. 8 febbraio 2019, sent. n. 3720, che aveva rigettato il ricorso proposto, in quel caso, dall’utente del servizio ferroviario la cui pretesa era stata rigettata nel precedente grado di giudizio, aveva sottolineato come fosse determinante, al fine dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno esistenziale avanzata nei confronti della Società ferroviaria, la prova della gravità del pregiudizio esistenziale, e, in particolare, il superamento di quella soglia di sufficiente gravità e compromissione dei diritti lesi, nel solco dell’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite nella nota sent. n. 26972/2008.
Analogamente, Cass. 31 maggio 2019, sent. n. 14886, seppure in relazione alla risarcibilità del danno non patrimoniale contrattuale nell’azione di classe, aveva sottolineato la necessità per il giudice di merito di identificare, tra le altre cose, “le situazioni soggettive lese, la qualità della relativa protezione a livello costituzionale (fuori dai casi di danni non patrimoniali da reato o da tipizzazione legislativa del fatto) e i termini concreti dell'effettiva serietà e gravità delle lesioni inferte e dei pregiudizi subiti”.
Anche Cass. 8 aprile 2020, ord. n. 7754, nel pronunciarsi in relazione ad una domanda che, all’evidenza, aveva preso le mosse dalla medesima vicenda in fatto, sulla premessa che “in tema di responsabilità dell’amministrazione ferroviaria, la vigente normativa nazionale e comunitaria sulla tutela indennitaria, cui è tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario, è diretta ad assicurare forme di ‘indennizzo’ per le ipotesi di cancellazione, interruzione o ritardo nel detto servizio, ma non a impedire che, ricorrendone i presupposti, sia accolta la richiesta giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati”, aveva precisato che lo scrutinio, proprio del giudice di merito in fatto “deve superare non solo l'identificazione della situazione soggettiva lesa, e in specie della correlativa qualità, ma anche della soglia di sufficiente gravità e serietà, individuata in via interpretativa da questa Corte quale limite imprescindibile della tutela risarcitoria”. In argomento si segnala anche Coincidenza persa per il ritardo della partenza del volo: la responsabilità del vettore tra onere della prova e danni risarcibili, nonché Bagaglio consegnato in ritardo? Spetta il risarcimento del danno alla libertà di circolazione