Tutela del consumatore e decreto ingiuntivo non opposto. La parola alla Corte di Giustizia.

Camilla Maranzano
29 Luglio 2022

Con la sentenza in commento del 17 maggio 2022, la Corte di Giustizia, riunite le cause C-693/19 e C-831/19, si è espressa in materia di clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori affermando che gli articoli 6 e 7 della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 “ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore” – e quindi sia divenuto definitivo -, “il giudice dell’esecuzione non possa successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole”.

Con la medesima sentenza è stata sancita l’irrilevanza, ai sensi della predetta direttiva, del fatto che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorasse di poter essere qualificato come ‘consumatore’.

La sentenza in commento si inserisce all’interno della cornice delineata dalla Direttiva 93/13 il cui scopo è quello di tutelare la posizione del consumatore rispetto a quella del professionista, data la situazione di inferiorità in cui viene a trovarsi il primo nei confronti del secondo sia per quanto riguarda il potere negoziale sia per quanto riguarda il livello di informazione.

Nello specifico, l’art. 6, paragrafo 1, della Direttiva stabilisce che le clausole abusive non vincolano i consumatori.

Si tratta di una disposizione finalizzata a ristabilire l’uguaglianza tra le parti.

Secondo la Corte di Giustizia la norma, data la sua natura imperativa, imporrebbe al giudice, al fine di ovviare allo squilibrio esistente tra il consumatore e il professionista, di esaminare d’ufficio il carattere abusivo della clausola contrattuale.

Nella sentenza non viene messa in discussione l’importanza rivestita dal principio dell’autorità di cosa giudicata – necessario sia ai fini della stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia per una buona amministrazione della giustizia - neanche di fronte alla tutela del consumatore, che non può dirsi assoluta.

La Corte afferma che il diritto dell’Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una violazione di una disposizione contenuta nella Direttiva 93/13, fatto salvo, tuttavia, il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

Il diritto nazionale italiano non consente al giudice dell’esecuzione di riesaminare un decreto ingiuntivo avente autorità di cosa giudicata anche in presenza di un’eventuale violazione delle norme nazionali di ordine pubblico e ciò nel pieno rispetto del principio di equivalenza.

Il principio di effettività, in forza del quale le procedure nazionali non devono rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario, non può tuttavia supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato.

A tal proposito la Corte ha precisato nella sentenza in commento che “l’obbligo per gli Stati membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un’esigenza di tutela giurisdizionale effettiva, riaffermata all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e sancita altresì all’articolo 47 della Carta, che si applica, tra l’altro, alla definizione delle modalità procedurali relativa alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti”.

Senza un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo del contratto stipulato dal consumatore il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito.

La normativa nazionale prevede che, nell’ambito del procedimento esecutivo dei decreti ingiuntivi non opposti, il giudice dell’esecuzione non può esercitare un controllo nel merito del decreto ingiuntivo né controllare, d’ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di tale decreto ingiuntivo, per via dell’autorità di cosa giudicata implicita acquisita da quest’ultimo.

La Corte afferma che una normativa siffatta “secondo la quale un esame d’ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali si considera avvenuto e coperto dall’autorità di cosa giudicata anche in assenza di qualsiasi motivazione in tal senso contenuta in un atto quale un decreto ingiuntivo può, tenuto conto della natura e dell’importanza dell’interesse pubblico sotteso alla tutela che la direttiva 93/13 conferisce ai consumatori, privare del suo contenuto l’obbligo incombente al giudice nazionale di procedere ad un esame d’ufficio dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali”.

Le criticità rilevate dalla Corte di Giustizia in relazione alla normativa nazionale dipendono, ad avviso di chi scrive, principalmente dal tipo di procedimento da cui è originato il provvedimento definitivo: vale a dire un procedimento di ingiunzione, caratterizzato dall’assenza di contraddittorio e a cui non è seguito un procedimento a cognizione piena, stante la mancata opposizione da parte del consumatore. 

La Corte di Giustizia si chiede se l’esame dell’abusività della clausola contrattuale possa considerarsi coperto dall’autorità di cosa giudicata anche in assenza di una qualsiasi motivazione in tal senso.

Proprio la natura prettamente sommaria del procedimento per ingiunzione, il cui iter, almeno nella prima fase, non è volto all’accertamento in senso proprio da parte del giudice, è stata al centro di una querelle giurisprudenziale e dottrinaria sorta intorno all’attribuzione al decreto ingiuntivo non opposto dell’efficacia di giudicato.

Molti autori hanno parlato, più che di giudicato, di preclusione pro iudicato al fine di evitare di assimilare il fenomeno della cristallizzazione degli effetti che segue alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo a quello tipico della ‘cosa giudicata’.

In ogni caso, la giurisprudenza largamente maggioritaria (v. tra le tante Cassazione civile sez. I, 24/09/2018, n. 22465) ritiene di poter equiparare l’efficacia del decreto ingiuntivo non opposto a quella del giudicato sostanziale, il cui presupposto deve essere individuato in tal caso non nell’esistenza di un effettivo contraddittorio tra i soggetti, ma nella provocazione a contraddire, quale condizione essenziale perché il provvedimento possa acquisire una definitiva stabilità.

Sulla scorta di tali considerazioni, al giudice dell’esecuzione, in forza della normativa italiana, è fatto divieto di esercitare un controllo nel merito sul decreto ingiuntivo, nonchè di controllare, d’ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo delle clausole del contratto alla base del decreto ingiuntivo non opposto e ciò proprio a causa dell’efficacia di cosa giudicata acquisita da quest’ultimo.

Una normativa siffatta, afferma la Corte di Giustizia, in forza della quale “l’esame d’ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali si considera avvenuto e coperto dall’autorità di cosa giudicata anche in assenza di qualsiasi motivazione in tal senso contenuta in un atto quale un decreto ingiuntivo” finisce per “privare del suo contenuto l’obbligo incombente al giudice nazionale di procedere a un esame d’ufficio dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali”.

Dall’affermazione di tali principi derivano due corollari:

  • l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo non opposto può essere esaminato, anche per la prima volta, dal giudice dell’esecuzione;
  • l’irrilevanza del fatto che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorasse il proprio status di consumatore.

Per la Corte, il principio del nostro ordinamento in forza del quale l’autorità di cosa giudicata del decreto ingiuntivo, emesso da un giudice su domanda di un creditore, che non è stato oggetto di opposizione copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità, non risulta conforme con la disciplina introdotta dalla Direttiva 93/13.

Ad avviso di chi scrive, i principi affermati dalla Corte di Giustizia danno luogo ad un contrasto solo apparente con la normativa italiana in materia di giudicato, laddove si intenda per cosa giudicata l’efficacia preclusiva tipica di un accertamento derivante da un procedimento a cognizione piena.

Non si ritiene che la Corte di Giustizia abbia inteso ridimensionare la portata del principio della cosa giudicata, del quale al contrario nella stessa sentenza in commento è stata ricordata l’importanza sia per la stabilità dei rapporti giuridici che per la buona amministrazione della giustizia.

Ad ogni modo la sentenza costringe a rimeditare e a ridimensionare la portata dell’efficacia di un provvedimento reso all’esito di un procedimento caratterizzato per la sommarietà della cognizione e per la totale assenza del contraddittorio, qual è appunto un decreto ingiuntivo non opposto.

Per leggere il contenuto integrale della sentenza clicca qui:

https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2022/06/CGUE-GS-17-maggio-2022.pdf

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